Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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all’edicola)36. Secondo l’articolo 1 lettera b dell’ordinanza del 9 marzo 200737 sui servizi di telecomunicazione un cliente è una persona fisica o giuridica che ha concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sulla
fruizione di tali servizi. Lo stesso vale per analogia per i servizi di comunicazione derivati. Il rilevamento di questi ulteriori dati è necessario per poter capire chi ha effettuato eventuali registrazioni false (cfr. anche la disposizione penale dell’art. 39 cpv. 1 lett. c nLSCPT).
Art. 20 Termine di conservazione
L’articolo 20 contiene le disposizioni d’esecuzione degli articoli 21 capoverso 2 (informazioni sui servizi di telecomunicazione) e 22 capoverso 2 nLSCPT (informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet).
Il capoverso 1 prevede che tutti i dati sui servizi di telecomunicazione e quelli per l’identificazione degli autori di reati commessi via Internet devono essere in linea di massima conservati e trasmessi elettronicamente finché dura la relazione commerciale, nonché durante sei mesi dopo il suo termine. Dei dati sui servizi di telecomunicazione fanno parte anche i dati personali di cui all’articolo 19 capoversi 1-3.
In esecuzione degli articoli 21 capoverso 2 secondo periodo e 22 capoverso 2 secondo periodo nLSCPT, il capoverso 2 indica i dati da conservare e da trasmettere soltanto per sei mesi, affinché non sorgano contraddizioni con il termine di conservazione di cui all’articolo 26 capoverso 5 nLSCPT. Tale termine di conservazione è un termine più breve rispetto a quello del capoverso 1. I dati in questione sono l’elenco degli identificatori dell’apparecchio (p. es. IMEI, indirizzo IP; cfr art. 34 cpv. 1 lett. d e art. 39 cpv. 1 lett. d) nonché i dati di cui agli articoli 35 capoverso 1, 36 capoverso 1 e 37 capoverso 1.
Si vedano anche le disposizioni transitorie previste dall’articolo 45 capoverso 3 nLSCPT.
Art. 21 Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di
informazione supplementari
I servizi di comunicazione derivati sono sempre più utilizzati e pertanto ne aumenta l’importanza. Nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, i comuni fornitori di servizi di comunicazione derivati hanno obblighi meno estesi. Sono soltanto tenuti a tollerare la sorveglianza e a consegnare i dati a loro disposizione necessari per lo svolgimento della stessa. Tuttavia se un reato è commesso tramite Internet può succedere che questo obbligo minimo non sia sufficiente. Pertanto nell’articolo 22 capoverso 4 nLSCPT il legislatore ha attribuito al Consiglio federale la competenza di prevedere obblighi di informazione più estesi anche per i fornitori di servizi di comunicazione derivati. Gli obblighi da osservare sono quelli previsti per i FST. Pertanto i fornitori di servizi di comunicazione derivati sottoposti a obblighi più estesi devono adempiere tutti gli obblighi di cui all’articolo 22 capoverso 1 e 2 nLSCPT.
36Cfr. Messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la LSCPT, FF 2013 2283 2308.