Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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interessata senza passare attraverso il Servizio SCPT (collegamento diretto ai sensi degli art. 17 lett. c e 26 cpv. 1 frase introduttiva nLSCPT). I dati non sono pertanto registrati nel sistema di trattamento gestito dal Servizio SCPT e spetta invece all’autorità interessata registrarli.
Se il Servizio SCPT constata che il collegamento diretto è necessario per motivi tecnici, informa le persone obbligate a collaborare, l’autorità disponente e l’autorità da designata quest’ultima. Per effettuare un collegamento diretto, le persone obbligate a collaborare devono essere in grado di inoltrare i dati risultanti dalla sorveglianza direttamente alle autorità di perseguimento penale e le autorità di perseguimento penale devono essere in grado di ricevere questi dati dalle persone obbligate a collaborare.
La disposizione non si pronuncia in merito al tempo a disposizione dei fornitori e delle autorità di perseguimento penale per prepararsi, in caso di necessità, ad attuare tale collegamento diretto. In termini realistici è ipotizzabile che abbiano bisogno di vari mesi. Il Servizio SCPT presta d’altronde consulenza alle persone obbligate a collaborare e alle autorità di perseguimento penale.
Analogamente a quanto accade per una misura di sorveglianza effettuata attraverso il sistema di trattamento del Servizio SCPT, occorre trasmettere il mandato di sorveglianza al Servizio SCPT. Questi lo trasmette alle persone obbligate a collaborare, sottolineando che per motivi tecnici occorre trasmettere i dati della sorveglianza non attraverso il sistema di trattamento del Servizio SCPT, ma direttamente all’autorità designata. Nel contempo informa della procedura anche l’autorità coinvolta. La persona obbligata a collaborare conferma al Servizio SCPT di aver ricevuto il mandato e lo informa se è in grado o meno di svolgere autonomamente il collegamento diretto. Anche l’autorità interessata è tenuta a informare il Servizio SCPT se è in grado di ricevere direttamente i dati risultanti dalla sorveglianza. Se sia la persona obbligata a collaborare che l’autorità di perseguimento penale confermano che è possibile effettuare un collegamento diretto, la persona obbligata a collaborare svolge la sorveglianza da sé oppure la fa svolgere a terzi e conferma al Servizio SCPT che il mandato è stato eseguito (in merito all’esecuzione di un mandato di sorveglianza cfr. l’articolo 11 OE-SCPT nonché il pertinente commento del relativo rapporto esplicativo).
Per la trasmissione dei dati mediante un collegamento diretto vengono applicate le stesse specifiche d’interfaccia che per la trasmissione attraverso il sistema di trattamento del Servizio SCPT. Analogamente a quanto accade per una misura di sorveglianza trasmessa attraverso il sistema di trattamento del Servizio SCPT, un collegamento diretto può rimanere attivo fino a quando stabilito dall’autorità disponente; vi è inoltre la possibilità della proroga. Un collegamento diretto esistente non può essere trasferito nel sistema di trattamento del Servizio SCPT; in tal caso è necessario che l’autorità ordini una nuova sorveglianza di cui il Servizio SCPT incarica la persona obbligata a collaborare. Il nuovo ordine è inoltre soggetto agli emolumenti e alle indennità usuali.
Il collegamento diretto sottostà alle restrizioni di cui agli articoli 271 CPP e 70b PPM (cfr. art. 271 cpv. 2 CPP e art. 70b cpv. 2 PPM e messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la LSCPT, FF 2013 2283 2375).