Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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Art. 27 Qualità dei dati trasmessi
Per non pregiudicare il buon andamento della sorveglianza, occorre, tra le altre cose, garantire la qualità dei dati trasmessi. Pertanto la presente disposizione definisce i requisiti posti alla qualità dei dati trasmessi ovvero le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la qualità sia garantita.
Secondo il capoverso 1 la qualità dei dati trasmessi è garantita se l’intercettazione dei dati soddisfa i requisiti stabiliti dal Dipartimento (lett. a), avviene senza perdita di dati e interruzioni (lett. b), i dati della sorveglianza o le informazioni trasmessi corrispondono al mandato di sorveglianza o alla domanda di informazioni (lett. c). Pertanto è sufficiente che l’intercettazione dei dati avvenga senza perdite e senza interruzione. Se i dati a disposizione delle persone obbligate a collaborare sono incompleti, la qualità è garantita se tali dati sono trasmessi senza perdita e interruzioni. Può quindi essere trasmesso soltanto ciò che si trova nella rete della persona obbligata a collaborare. La qualità dei dati risultanti dalla sorveglianza non può essere migliore rispetto a quella dei medesimi presso i servizi sorvegliati. Allo stesso modo la qualità delle informazioni non può essere migliore rispetto a quella delle informazioni relative agli utenti e dei metadati rilevati e memorizzati conformemente alle regole.
I capoversi 2 e 3 disciplinano le responsabilità per quanto attiene alla garanzia della qualità. La persona obbligata a collaborare è responsabile della qualità delle informazioni e dei dati risultanti dalla sorveglianza e il Servizio SCPT la sostiene fornendole consulenza. La persona obbligata a collaborare resta responsabile della qualità anche se ha conferito a terzi il compito di eseguire la sorveglianza.
Se constatano lacune nella qualità dei dati trasmessi, la persona obbligata a collaborare e il Servizio SCPT si informano reciprocamente senza indugio (cpv. 4). Se le lacune riguardano in particolare prestazioni effettuate durante il servizio di picchetto (cfr. art. 11), deve esserne informato immediatamente per telefono il relativo servizio di contatto. È anche possibile che siano le autorità di perseguimento penale a constatare lacune della qualità. In questo caso l’autorità di perseguimento penale deve comunicare la lacuna al Servizio SCPT, che successivamente ne informa la persona obbligata a collaborare.
Sia il Servizio SCPT che le persone obbligate a collaborare effettuano un monitoraggio ai fini del controllo della qualità.
I dettagli sono disciplinati nella OE-SCPT.
In caso di guasti, le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT li analizzano senza indugio e informano esaustivamente e il più rapidamente possibile la controparte in merito ai risultati dell’analisi. Se il guasto si verifica presso le persone obbligate a collaborare, queste sono tenute a segnalarlo per scritto al Servizio SCPT, indicandone con precisione la durata e la natura e fornendo una panoramica cronologica dei provvedimenti disposti e dello stato del problema. Il guasto deve essere segnalato al più tardi il giorno lavorativo successivo. Inoltre, la persona obbligata a collaborare deve comunicare il più rapidamente possibile al Servizio SCPT la presumibile durata del guasto. Fanno parte delle informazioni esaustive da trasmettere alla controparte anche i singoli risultati degli accertamenti e i relativi dati. Questi servono a cementare i risultati delle analisi ed eventualmente alla controparte per le sue analisi. Il Servizio SCPT sente la persona obbligate a collaborare e stabilisce di comune accordo il livello di gravità del problema (p. es: critico, grave, esiguo). La persona obbligata a