Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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collaborare elimina la lacuna individuata entro il tempo indicato dal Dipartimento per i singoli livelli di gravità e informa, per scritto e alle scadenze regolari stabilite dal Dipartimento, il Servizio SCPT in merito agli ulteriori provvedimenti disposti e agli ultimi sviluppi concernenti lo stato del problema. Dopo aver riparato il guasto la persona obbligata a collaborare deve inviare senza indugio al Servizio SCPT una notificazione di avvenuta riparazione che completa ed eventualmente precisa i dati relativi alla comunicazione del guasto.

I metadati della sorveglianza in tempo reale vanno memorizzati e in seguito immediatamente trasmessi secondo le possibilità tecniche delle specifiche d’interfaccia. Se i metadati della sorveglianza in tempo reale non sono più disponibili o sono lacunosi, la persona obbligata a collaborare è tenuta a trasmettere senza indugio i corrispondenti metadati della sorveglianza retroattiva conformemente alle direttive impartite dal Servizio SCPT (cfr. art. 4 cpv. 3).

Art. 28 Collegamenti di collaudo

Secondo il capoverso 1 si effettuano collegamenti di collaudo per garantire la qualità del trasferimento dei dati intercettati da parte delle persone obbligate a collaborare al Servizio SCPT e alle autorità di perseguimento penale (lett. a), per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare delle persone obbligate a collaborare (lett. b), per testare il sistema di trattamento del Servizio SCPT (lett. c), a scopi di formazione (lett. d) e per creare dati di riferimento (lett. e).

Per collegamento di collaudo s’intende la sorveglianza tecnica di un servizio di comunicazione (p. es. abbonamento telefonico, carta SIM prepagata, telefono fisso) o di un servizio di comunicazione derivato (p. es. servizi di messaggistica, webmail) per gli scopi di cui al capoverso 1. I dispositivi e i software utilizzati a tal fine sono definiti attrezzatura per i test; può trattarsi ad esempio di apparecchiature terminali come gli smartphone o anche simulatori sotto forma di software utilizzati dall’organizzazione che effettua il test esclusivamente a tale scopo. In un collegamento di collaudo l’obbiettivo della sorveglianza è chiamato target del test. I dati usati o raccolti nell’ambito di un collegamento di collaudo (p. es. conversazioni telefoniche, SMS, traffico Internet) sono definiti dati relativi ai test. Tali dati sono usati o raccolti solamente per gli scopi di cui al capoverso 1. In tal modo si garantisce che tutti i partner che partecipano alla comunicazione oggetto del test di sorveglianza e le loro telecomunicazioni siano fittizi. I target del test, i dati relativi ai test e l’attrezzatura per i test sono a disposizione soltanto dei collaboratori del Servizio SCPT, delle persone obbligate a collaborare e delle autorità di perseguimento penale autorizzate a effettuare un collegamento di collaudo.

Poiché sono usati solo per collegamenti di collaudo, i dati relativi ai test non sottostanno al segreto delle telecomunicazioni. Per i collegamenti di collaudo non è pertanto necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente e non devono essere neppure soddisfatti i requisiti dell’articolo 269 capoverso 1 CPP. Poiché per i collegamenti di collaudo non vi è un’autorità investita del procedimento, il Servizio SCPT può prendere conoscenza del contenuto dei dati relativi ai test senza doverne richiedere l’autorizzazione (art. 18 cpv. 2 nLSCPT).

Per i collegamenti di collaudo, il Servizio SCPT tiene un fascicolo relativo alla sorveglianza (art. 9) separato. Il Servizio SCPT registra soltanto i dati relativi al responsabile, alla sua unità organizzativa (nome e indirizzo), allo scopo di utilizzo