Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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Il capoverso 3 stabilisce che i fornitori devono garntire di essere in grado di ricevere ed eseguire entro i termini previsti gli incarichi di sorveglianza anche al di fuori degli orari di servizio ordinari di cui all’articolo 10. La definizione dei termini per l’esecuzione degli ordini di sorveglianza è delegata al DFGP, che li disciplina nell’ordinanza del DFGP sull’esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT).
Il capoverso 4 disciplina il periodo di riferimento e gli elementi del traffico delle telecomunicazioni da sorvegliare. Il Servizio SCPT comunica alle persone obbligate a collaborare il periodo da sorvegliare stabilito dall’autorità che dispone la sorveglianza. A tal fine, nel caso della sorveglianza in tempo reale, invia loro un mandato di attivazione all’inizio della sorveglianza e uno di disattivazione al termine della stessa, mentre per la sorveglianza retroattiva invia soltanto un mandato di attivazione in cui è indicato il periodo di riferimento. Nel caso della sorveglianza in tempo reale, la persona obbligata a collaborare non sa quanto durerà l’incarico di sorveglianza, poiché la sua conclusione è comunicata soltanto con il mandato di disattivazione.
In linea di massima, la persona obbligata a collaborare deve garantire che possa essere sorvegliato l’intero traffico delle telecomunicazioni da essa controllato; deve però trasmettere soltanto il traffico delle telecomunicazioni proveniente da o destinato all’accesso alla rete sorvegliato e quello relativo all’applicazione sorvegliata o all’identificativo di destinazione sorvegliato (p. es. le chiamate da/a un numero di telefono di un servizio telefonico). Con «infrastruttura da essi controllata» si intende l’infrastruttura che la persona obbligata a collaborare possiede, affitta, amministra, esternalizza (outsorcing) o usa per contratto in un tipo particolare di diritto d’uso (p. es. MVNO). Quando viene usata un’infrastruttura straniera (p. es. roaming all’estero), la persona obbligata a collaborare deve sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni soltanto nella misura in cui è in grado di controllarlo nell’ambito della gestione tecnica ordinaria. Nel caso venga usata un’infrastruttura nazionale di terzi, ad esempio nel caso di roaming nazionale, Mobile Virtual Network Operator (MVNO), la persona obbligata a collaborare deve garantire di poter eseguire o far eseguire da terzi la sorveglianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni.
Una persona obbligata a collaborare deve quindi essere anche in grado di sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni riguardante elementi d’indirizzo che non ha assegnato, che non si trovano nella sua rete o che non usano la sua rete (p. es. la sorveglianza di un numero di telefono straniero; cfr. art. 69).
Per quanto riguarda il roaming, vanno distinti outbound e inbound roaming.
1. Outbound roaming: la sorveglianza di un utente del fornitore incaricato che con la sua apparecchiatura terminale usa come ospite una rete terza. In questo caso sono possibili due scenari:
A) rete terza su territorio nazionale
B) rete terza all’estero
La differenza tra i due consiste nel fatto che nello scenario A il fornitore incaricato della sorveglianza deve sorvegliare o far sorvegliare da terzi l’intero traffico delle telecomunicazioni dei suoi utenti anche quando usano la rete terza, mentre nello scenario B deve semplicemente fare in modo che siano sorvegliati i metadati e i