Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

modifica dell’ordinanza sui fondi propri

– Leverage ratio e ripartizione dei rischi

Art. 111a Posizioni interne al gruppo

Come nel caso dei grandi rischi nei confronti di controparti esterne, anche per i grandi rischi di posizioni interne al gruppo i fondi propri di base vengono utilizzati come nuova base di calcolo (cfr. cpv. 3). Per le parti restanti, il nuovo articolo 111a corrisponde all’articolo 99 dell’OFoP vigente.

Art. 112 cpv. 2 lett. d–f, h–j

Nelle lettere d–f e h vengono unicamente adeguati i rimandi (art. 111a anziché art. 99; art. 98 cpv. 2 anziché art. 98 cpv. 3). Le nuove lettere i e j contengono disposizioni secondo le quali la FINMA, in circostanze motivate, può consentire che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, come previsto altresì negli standard di Basilea28. In tal modo è possibile disciplinare anche i casi che potrebbero sorgere a seguito della limitazione dell’articolo 109 capoverso 5.

2.2.2 Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva

Art. 113 Ponderazione

La lettera a mantiene l’attuale ponderazione con l’aliquota del 20 per cento per i Cantoni con un rating molto buono (cfr. art. 115 cpv. 2 dell’attuale OFoP). Per le amministrazioni comunali e gli enti di diritto pubblico all’estero si applica una ponderazione con aliquota del 100 per cento, indipendentemente dal rating.

La lettera b definisce per le obbligazioni fondiarie svizzere un’aliquota di ponderazione preferenziale del 20 per cento ai sensi della ponderazione minima ammissibile per queste posizioni secondo gli standard di Basilea. Queste obbligazioni fondiarie diventano così soggette a una limitazione effettiva, mentre, conformemente al principio della ripartizione dei rischi attualmente in vigore e fondato sulle norme UE, non subiscono alcuna limitazione e la ponderazione equivale allo 0 per cento. Per completezza occorre sottolineare che le obbligazioni fondiarie svizzere, in ottemperanza al principio della ripartizione dei rischi in scadenza alla fine del 2018, vengono ponderate con un’aliquota del 25 per cento e sono pertanto soggette a una limitazione29.

Art. 114 Somma

Nella nuova versione, la posizione complessiva nei confronti di una controparte si forma senza compensare le posizioni nel portafoglio di negoziazione con quelle nel portafoglio della banca, ovvero sommando la posizione complessiva relativa al portafoglio di negoziazione con la posizione complessiva relativa al portafoglio della banca30. Il calcolo delle posizioni per le singole tipologie viene descritto in modo dettagliato negli articoli 115–118 (prima della riduzione dei rischi) e 119 (in caso di applicazione delle tecniche di riduzione dei rischi) oltre che nella circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche»31.

28 Par. 25/27 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

29 A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.

30 Par. 44/58 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

31 A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.