Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
colo 116, in particolare per le posizioni interbancarie di istituti di piccole dimensioni nei confronti di banche che non hanno rilevanza sistemica. I dati necessari a tale scopo sono rilevati nell’ambito di un più ampio studio sull’impatto quantitativo (cfr. n. 1.2 e 3.3).
L’articolo 97 disciplina ora anche le posizioni escluse dal limite massimo, tra cui rientrano in particolare le posizioni nei confronti di Stati con un rating esterno molto buono o di controparti centrali qualificate (QCCP)21. Mentre finora sono state ponderate con l’aliquota dello 0 per cento in occasione del calcolo della posizione complessiva, queste posizioni sono ora calcolate esplicitamente ma senza essere sottoposte al limite massimo, cosicché, nel complesso, non si registrano variazioni di rilevanza pratica. D’ora in avanti però tali posizioni figureranno tra le posizioni da comunicare e pertanto aumenterà la trasparenza.
Art. 98 Superamento del limite massimo
Se, inaspettatamente, si verifica una fusione di controparti fino ad allora non associate, da cui risulta un grande rischio superiore al limite massimo del 25 per cento, la banca continua ad avere a disposizione un periodo massimo di due anni per adottare misure correttive. Al riguardo l’importo eccedentario non può essere aumentato ulteriormente in modo attivo (un caso di aumento passivo potrebbe configurarsi a seguito di una variazione corrispondente dei tassi di cambio). Se si prevede una fusione, è opportuno informare la FINMA per discutere più approfonditamente la questione. Le nuove norme, inoltre, non prevedono più la possibilità di coprire l’importo che supera il limite massimo con fondi propri liberamente disponibili (cfr.
n. 1.2).
Art. 99
L’oggetto disciplinato nel vigente articolo 99 («Posizioni interne al gruppo») viene trasferito all’articolo 111a.
Art. 100 Comunicazione dei rischi di credito rilevanti e dei grandi rischi
Secondo i capoversi 1 e 2, la frequenza della comunicazione, che oltre ai grandi rischi riguarda ora anche i rischi di credito rilevanti (cfr. il commento all’art. 95), non subisce alcuna modifica. Un’ulteriore novità introdotta nel capoverso 2 prevede che la comunicazione non debba più essere fatta soltanto alla società di audit, bensì anche alla FINMA. Il termine a livello di singolo istituto viene prolungato da quattro a sei settimane. Conformemente alla prassi attuale, nel capoverso 3 sono inoltre fissati i periodi di riferimento rilevanti per il calcolo.
Nei capoversi 4 e 5 sono inoltre cambiate le informazioni che devono essere comunicate. La novità riguarda la portata dell’obbligo di comunicazione che, oltre alla comunicazione già richiesta di tutte le posizioni complessive tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi, prevede anche la comunicazione dei «valori lordi», ovvero dei valori delle posizioni che risultano dalla mancata applicazione delle misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 119 capoverso
1. Dovranno essere comunicate tutte le esposizioni pari o superiori al limite massimo, oltre alle 20 maggiori esposizioni, indipendentemente dal fatto che queste raggiungano o meno il limite massimo (ad eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali)22.
Il contenuto dei capoversi 6–9 corrisponde all’attuale versione dell’OFoP.
21 Par. 13/61 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
22 Par. 15 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014. La documentazione della FINMA relativa all’indagine conoscitiva sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017 contiene la bozza di un nuovo modulo.