Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’articolo 4 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR) impone alle banche, tra le altre cose, di disporre di fondi propri adeguati. Inoltre, secondo l’articolo 4bisLBCR, i prestiti concessi da una banca, come anche le partecipazioni a singole imprese, devono essere proporzionati ai fondi propri (ripartizione dei rischi). Le disposizioni di esecuzione corrispondenti figurano nell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP).
L’indebitamento eccessivo di numerose banche è stato tra le principali cause della crisi finanziaria. Gli attivi dei bilanci bancari sono stati finanziati per la maggior parte con capitale di terzi, mentre i fondi propri non erano sufficienti per coprire eventuali perdite. Quando la copertura con fondi propri non è differenziata secondo i rischi sulla base di un leverage ratio, occorre creare una rete di protezione sotto forma di un indice massimo di leva finanziaria, all’interno del quale non può rientrare la copertura con fondi propri (spesso basata su modelli). È quindi richiesto un rapporto minimo tra i fondi propri e l’esposizione totale, la quale, oltre alle posizioni in bilancio, comprende anche determinate posizioni fuori bilancio non ponderate. Il parametro di riferimento per i fondi propri è costituto dai fondi propri di base.
In aggiunta alle esigenze ponderate in funzione del rischi, dal 2013 le banche di rilevanza sistemica devono già soddisfare esigenze particolari non ponderate in materia di fondi propri, commisurate all’esposizione totale. Dalla metà del 2016, tali esigenze sono costituite da un’esigenza di base pari al 4,5 per cento per tutte le cinque banche di rilevanza sistemica e da supplementi che variano in base al grado di rilevanza sistemica, calcolati secondo i criteri della quota di mercato e delle dimensioni (cfr. art. 129 e all. 9 OFoP). Queste esigenze «Goingconcern» vengono riprese quali esigenze «Gone-concern» per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (cfr. art. 132 OFoP). Secondo la legislazione vigente la FINMA può obbligare le banche che non hanno rilevanza sistemica a presentare, nell’ambito della comprova dei fondi propri e della relativa pubblicazione, un rapporto sul leverage ratio conformemente alle norme del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3 e art. 14, 16 e 46 OFoP). La FINMA ha esercitato questo diritto obbligando tutte le banche in Svizzera a presentare un rapporto sul proprio leverage ratio conformemente alle Circolari FINMA 2015/3 «Leverage ratio» e 2016/1 «Pubblicazione – banche». Questa misura faceva parte di una fase di prova in vista dell’introduzione di un’esigenza minima del 3 per cento per il leverage ratio ed è stata adottata anche in altri Paesi.
Le attuali norme in materia di ripartizione dei rischi si rifanno alle raccomandazioni generali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di misurazione e controllo dei grandi fidi del 19913. Queste sono state recepite negli articoli 106–119 («Grandi fidi») della Direttiva europea 2006/48/CE (CRD)4 e adeguate in modo mirato dal Parlamento europeo immediatamente dopo la crisi finanziaria del 2009. Uno degli aspetti basilari appresi in seguito alla crisi finanziaria è il fatto che le banche non dispongono di un sistema unificato per misurare, aggregare e controllare la propria esposizione nei confronti di singole controparti o gruppi di controparti associate. L’esperienza ha insegnato inoltre che le preoccupazioni circa la solvibilità di una banca di rilevanza sistemica possono far sorgere dubbi sulla solvibilità di altre banche di rilevanza sistemica, cosa che potrebbe avere gravi conseguenze sulla stabilità del sistema
1 RS 952.0
2 RS 952.03
3 «Measuring and controlling large credit exposures», gennaio 1991.
4 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.6.2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.