Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
(rischio di contagio)5. In generale, le perdite causate da concentrazioni dei rischi di credito sono considerate le cause più frequenti di insolvenza delle banche6.
Alla luce di quanto precede, le norme qui illustrate in materia di ripartizione dei rischi integrano le norme relative ai fondi propri, le quali si orientano prevalentemente alla perdita media attesa di un tipo di operazione e si fondano sulla supposizione, alquanto irrealistica, della ripartizione proporzionata dei rischi su numerose controparti. Il titolo quarto dell’OFoP in materia di «ripartizione dei rischi» prevede – come una sorta di rete di protezione (backstop) – una limitazione, nonché l’obbligo di comunicazione dei grandi rischi. Inoltre, fornisce la definizione di gruppo di controparti associate e stabilisce i principi per il calcolo della posizione complessiva come misura del rischio delle operazioni aggregate per controparte. Le disposizioni prevedono sostanzialmente che la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte (o di un gruppo di controparti associate ad es. sotto il profilo economico) non possa superare il limite massimo del 25 per cento dei fondi propri di una banca (cfr. art. 97 OFoP). Un grande rischio è soggetto all’obbligo di comunicazione se la posizione complessiva supera il 10 per cento dei fondi propri computabili (cfr. art. 95 e 100 OFoP).
1.2 La nuova regolamentazione
La nuova regolamentazione si basa sullo schema internazionale di regolamentazione di Basilea III7 (vedi n. 1.3) nonché sulle relative proposte di revisione elaborate dal gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» in merito all’implementazione di Basilea III e, per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, su un primo studio sull’impatto quantitativo (Quantitative Impact Study, QIS) svolto dalla FINMA con alcune banche8. Un ulteriore studio QIS più ampio è previsto in concomitanza con la consultazione (cfr. n. 3.3). Gli istituti (banche e commercianti di valori mobiliari) che desiderano partecipare allo studio QIS supplementare sulla ripartizione dei rischi possono ottenere la relativa documentazione presso la FINMA ([email protected]). Sulla base di questo studio devono essere segnatamente fissate agevolazioni adeguate per gli istituti di piccole dimensioni in relazione alle operazioni interbancarie conformemente all’articolo 116 dell’OFoP in vigore.
Le nuove disposizioni prevedono che il leverage ratio venga incluso nelle norme relative ai fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3), il leverage ratio deve ammontare almeno al 3 per cento, ovvero i fondi propri di base devono essere pari almeno al 3 per cento dell’esposizione totale. L’esposizione totale continua a essere illustrata dettagliatamente nella circolare FINMA 2015/3 «Leverage ratio». Come emerge dai rapporti esistenti (cfr. n. 1.1), quasi tutte le banche in Svizzera soddisfano il requisito del 3 per cento ormai da molti anni.
Secondo le nuove norme in materia di ripartizione dei rischi il limite dei grandi rischi è calcolato sulla base dei fondi propri di base (Tier 1 Capital, T1). Diversamente dalla legislazione vigente, in futuro i fondi propri complementari (Tier 2 Capital, T2) non saranno più presi in considerazione. Verrà inoltre attenuato il rischio di finanziamenti per i quali, in caso di perdita
5 Vedi pag. 1 segg. del documento «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, aprile 2014.
6 Vedi pag. 22 segg. del documento «Principles for the Management of Credit Risk» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, settembre 2000.
7 «Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems», dicembre 2010, aggiornato a giugno 2011.
8 Nel gruppo di lavoro nazionale erano rappresentanti (in ordine alfabetico): Associazione delle banche estere in Svizzera, Associazione delle banche private svizzere, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale, Associazione svizzera dei banchieri, Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Banca nazionale svizzera, Credit Suisse SA, Dipartimento federale delle finanze (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali), EXPERTsuisse, PostFinance SA, Raiffeisen Svizzera società cooperativa, UBS SA, Unione delle Banche Cantonali Svizzere, Valiant Bank AG.