Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
Figura 1: Leverage ratio ai sensi di Basilea III per categorie di banche (stato: giugno 2016)
Fonte: FINMA
Le disposizioni attualmente in vigore in riferimento ai grandi rischi devono essere adeguate ai sensi degli standard di Basilea (n. 3.1.2). Secondo le prescrizioni valide in futuro per tutte le banche, vengono sommati i valori nominali dei rischi assunti nei confronti di una controparte e divisi per il Tier 1 Capital della banca. In rare eccezioni i valori nominali possono essere moltiplicati per un fattore di ponderazione, vale a dire computati a meno del 100 per cento (cfr. più sotto la voce «Obbligazioni fondiarie» e il n. 3.2.1.3). Inoltre la revisione delle disposizioni determina una variazione della base di calcolo. In particolare le posizioni nei grandi rischi vengono ora poste in rapporto al Tier 1 Capital della banca anziché in rapporto ai fondi propri interamente computabili come finora. Dal momento che il Tier 1 Capital della banca, per definizione, non può mai essere maggiore dei fondi propri computabili, la regolamentazione proposta equivale a un inasprimento. Di conseguenza, le banche con minori dotazioni di fondi propri potranno assumersi grandi rischi più ridotti in futuro sino al raggiungimento del limite massimo del 25 per cento. Ai sensi di un’indagine della FINMA condotta a fine giugno 2015 tra 20 banche, in base alla nuova base di calcolo sei banche (ossia il 30 %) presentano grandi rischi eccedenti il nuovo limite massimo. Tre di queste sei banche sono interessate dalla modifica della base di calcolo summenzionata e presenterebbero grandi rischi finora non eccedenti il limite massimo (cfr. Figura 2). Le altre tre banche (ossia il 15 %) presentano già ora grandi rischi superiori al 25 per cento. Secondo l’attuale normativa questo è consentito in certe circostanze, segnatamente per determinate posizioni interbancarie.
Figura 2: Numero di banche che presentano grandi rischi superiori al limite massimo del 25 per cento secondo lo studio condotto su 20 banche (stato: giugno 2015)
Fonte: FINMA