Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
3.2.1.2 Clienti e investitori
Le norme rivedute in materia di ripartizione dei rischi (cfr. sopra) possono ridurre il margine di manovra delle banche nei confronti delle medie e, soprattutto, delle grandi imprese. Con riguardo a quest’ultime, potrebbe diminuire la cerchia degli eventuali finanziatori e quindi divenire più allettante ottenere fondi sul mercato dei capitali attraverso l’emissione di obbligazioni in borsa. Per contro le piccole imprese, tenuto conto delle loro dimensioni, nemmeno in futuro dovrebbero rappresentare un grande rischio per le banche e, in tale eventualità, soltanto per le banche di piccole dimensioni. Per questi e altri clienti è improbabile che si verifichino conseguenze. Per gli investitori in obbligazioni fondiarie ammesse sul mercato dei pronti contro termine e affidabili, l’estensione del calcolo dei grandi rischi alle obbligazioni fondiarie (cfr. sotto) comporta potenzialmente un ampliamento dell’universo d’investimento. La fissazione del leverage ratio al 3 per cento difficilmente avrà conseguenze sui clienti e sugli investitori.
Obbligazioni fondiarie
Dal 2007 le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere di uno dei due istituti di emissione di obbligazioni fondiarie previsti dalla relativa legge sono state escluse dal calcolo di un grande rischio, vale a dire ponderate allo 0 per cento, oppure al 25 per cento secondo l’approccio svizzero in materia di ripartizione dei rischi applicabile sino alla fine del 2018. Di conseguenza, le banche che effettuavano operazioni ipotecarie potevano, da un lato, rifinanziarsi facendo ricorso a un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie e, dall’altro lato, attraverso l’acquisizione di tali obbligazioni, sviluppare un grande rischio importante nei confronti dell’istituto, a condizione che non fosse applicato l’approccio svizzero60. In futuro i rischi assunti dalle banche nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie non potranno più superare il limite massimo del 25 per cento del Tier 1 Capital. Inoltre, alle obbligazioni fondiarie svizzere si applicherà l’aliquota minima di ponderazione del 20 per cento prevista dagli standard di Basilea, per cui il credito nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie sarà implicitamente limitato al 125 per cento del Tier 1 Capital. Sulla base dell’approccio svizzero sinora applicabile, che prevede un’aliquota di ponderazione del 25 per cento, tale limitazione implicita è pari al 100 per cento. Poiché la centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere e la Banca di obbligazioni fondiarie di tutte le rimanenti banche ipotecarie sono gli unici due istituti di emissione di obbligazioni fondiarie presenti in Svizzera, per diverse banche, generalmente di dimensioni piuttosto ridotte, tale regolamentazione potrebbe determinare limitazioni e indurle a ricorrere ad altri investimenti per mantenere la propria liquidità, con conseguenti maggiori costi. Secondo lo studio della FINMA già menzionato ed effettuato su 20 banche, a fine giugno 2015 una banca presentava un grande rischio superiore al 25 per cento dei suoi fondi propri di base nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie. Nell’ambito di uno studio QIS più ampio (cfr. n. 1.2 e 3.3) si intende inoltre esaminare come poter ridurre tali importi eccedentari, ad esempio attribuendo in modo proporzionale le obbligazioni fondiarie ai membri (principali) degli istituti di emissione di tali obbligazioni anziché all’istituto stesso («approccio look-through»). In questo modo, però, non sarà possibile correggere tutte le eccedenze. Poiché i superamenti del limite massimo devono essere corretti dalle banche interessate, nel contempo tali obbligazioni fondiarie divengono strumenti di liquidità per le banche che non sono vincolate alle norme sulla ripartizione dei rischi.
60 Alla fine del 2016 le obbligazioni fondiarie emesse dalla Banca di obbligazioni fondiarie ammontavano a 65,1 mia. fr. e quelle della centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie a 47,6 mia. fr., per un totale di 112,7 mia. fr. Dopo quello dei debitori pubblici, il segmento delle obbligazioni fondiarie svizzere è quello più importante più liquido del mercato svizzero delle obbligazioni nazionali (fonte: www.pfandbriefbank.ch).