Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi
Questa disposizione viene integrata dall’obbligo di correggere l’eccedenza entro un termine ragionevolmente breve concordato con la FINMA23.
Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo
Come per l’articolo 100, questa disposizione viene completata con l’obbligo di effettuare la comunicazione anche alla FINMA.
Art. 103–108
Le disposizioni vengono abrogate, in particolare la regolamentazione speciale dell’articolo 103 dell’OFoP vigente relativa alle operazioni d’emissione, che rappresenta una soluzione speciale per la Svizzera non compatibile con gli standard di Basilea. Per tali operazioni questi standard prevedono l’applicazione di un fattore unitario di conversione del credito pari al 50 per cento secondo l’allegato 1 numero 5.2 OFoP. Per i derivati (art. 107 dell’OFoP in vigore) si veda il nuovo articolo 115.
Art. 109 Gruppo di controparti associate
Il concetto di gruppo di controparti associate viene sostanzialmente riproposto invariato, mentre i singoli criteri in virtù dei quali occorre verificare se le controparti sono associate, sono formulati in modo più ampio rispetto all’OFoP in vigore e alla nuova circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche»24. In particolare, un raggruppamento di clienti continua a configurare un gruppo in presenza sia di rapporti di controllo sia di interdipendenze meramente economiche. Per accertare l’esistenza di rapporti di controllo occorre prendere in considerazione non soltanto la maggioranza dei diritti di voto, che si traduce automaticamente in un’associazione, ma anche eventuali accordi sui diritti di voto e la possibilità di esercitare un’influenza rilevante sull’organo di vigilanza e di amministrazione e sulla direzione (anche di un’altra società). Come linee guida qualitative occorre inoltre tenere conto anche dei criteri corrispondenti specificati nelle norme contabili riconosciute a livello internazionale25.
Il capoverso 3 stabilisce ora che l’interdipendenza economica deve essere verificata solo se la posizione complessiva supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili26. Le posizioni complessive che, ad esempio, contengono derivati o sono esposte a variazioni dei tassi di cambio, possono aumentare con il passare del tempo. Di conseguenza, il limite del 5 per cento non si riferisce al momento in cui la posizione è stata assunta, bensì alle circostanze attuali.
Il campo di applicazione del capoverso 5 è stato limitato agli enti di diritto pubblico svizzeri. La lettera b precisa che si tratta delle banche cantonali27.
Art. 110–111
Le norme previgenti vengono mantenute.
23 Par. 18 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
24 A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
25 Par. 19 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014. A questo riguardo si veda anche il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
26 Par. 28 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
27 Par. 62 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.