Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
2 Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri
2.1 Titolo secondo e titolo terzo: Fondi propri computabili e fondi propri necessari
Art. 20 cpv. 4 lett. a
Dal 1° luglio 2016 i fondi propri «supplementari» originariamente disciplinati all’articolo 45 capoversi 1–3 sono contenuti nel cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 capoverso 1 e all’allegato 8 (l’art. 45 è ora composto soltanto dal vecchio capoverso 4, nel quale vengono specificate le circostanze particolari in cui la FINMA, nel singolo caso, può obbligare le banche a detenere fondi propri «supplementari»). Il rimando all’articolo 45 capoverso 2 deve essere pertanto sostituito con un rimando all’articolo 43 capoverso 1 e all’allegato 8.
Art. 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)
Nel capoverso 1 viene inserito un indice massimo di leva finanziaria nelle norme in materia di fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3), il leverage ratio deve ammontare almeno al 3 per cento, ovvero dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 la banca deve detenere fondi propri di base pari almeno al 3 per cento dell’esposizione totale. Come risulta dai rapporti esistenti (cfr. n. 1.1), quasi tutte le banche in Svizzera soddisfano il requisito del 3 per cento ormai da molti anni.
Il capoverso 2 riprende l’articolo 125a dell’OFoP vigente. L’esposizione totale continua dunque a essere illustrata dettagliatamente nella circolare FINMA 2015/3 «Leverage ratio». Nell’esposizione totale rientrano tutte le posizioni non ponderate, indipendentemente dal loro grado di rischio. Di conseguenza, nell’aggregazione non vengono fatte differenze in base al rischio delle posizioni, come avviene invece per la copertura con fondi propri sulla base di posizioni ponderate in funzione del rischio.
Art. 48 cpv. 2
Già nell’OFoP vigente, agli articoli 42 capoverso 2 lettera f e 55 capoverso 1 è utilizzato il concetto specifico di «rischio di credito della controparte» in relazione ai derivati. Il fatto che con questo concetto si intenda nello specifico il rischio di credito nei confronti della controparte e non il rischio di credito degli strumenti finanziari alla base delle operazioni viene sancito all’articolo 48 capoverso 2. In futuro questo concetto figurerà anche agli articoli 96 capoverso 1 e 115 (cfr. n. 2.2).
Art. 55 cpv. 1 e 3
La modifica concerne soltanto il testo francese.
fondi propri di base invece che dal capitale totale, regole per le controparti associate, misurazione e comunicazione dell’esposizione prima e dopo l’applicazione della riduzione dei rischi, nuovo trattamento dei crediti coperti da garanzie, esclusione dell’applicazione degli approcci modello nell’ambito del calcolo e limiti più severi per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale. A questo riguardo si veda anche il cap. 3 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.