Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
primo studio sull’impatto quantitativo (Quantitative Impact Study, QIS) per esaminare le conseguenze delle norme rivedute su 20 istituti. Sulla base delle spiegazioni fornite in precedenza riguardo alle ripercussioni (cfr. n. 3.2) si può rilevare in sintesi che, in virtù delle nuove norme, il limite massimo veniva superato in maniera rilevante sicuramente in due settori. Un settore riguarda le obbligazioni fondiarie svizzere dove, nonostante una ponderazione all’aliquota preferenziale del 20 per cento (invece del 100 % previsto dagli standard), un istituto superava materialmente il limite massimo. L’altro settore concerne i finanziamenti degli immobili d’abitazione, che ai sensi delle nuove norme devono essere inclusi integralmente nella posizione complessiva ai fini della ripartizione dei rischi (cfr. n. 1.2). In tal caso, applicando le nuove regole, diversi istituti superavano, in modo più o meno evidente, il limite massimo del 25 per cento62.
Tuttavia, dal momento che lo studio potrebbe non essere sufficientemente rappresentativo, i risultati del primo studio QIS dovranno essere analizzati ulteriormente per poter valutare in modo esaustivo le conseguenze della regolamentazione63. Per questo motivo, parallelamente alla consultazione, è previsto un ulteriore studio QIS di ampia portata.
Gli istituti (banche e commercianti di valori mobiliari) che desiderano partecipare allo studio QIS supplementare possono ottenere la relativa documentazione presso la FINMA ([email protected]). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) terrà conto dei risultati di tale indagine in occasione dell’adozione dell’ordinanza riveduta. Se ciò fosse ritenuto necessario e opportuno in base ai risultati del secondo studio, le nuove norme in materia di ripartizione dei rischi dovranno essere formulate in modo proporzionale, in particolare per gli istituti di dimensioni ridotte.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità e legalità
Le disposizioni si fondano sulle corrispondenti norme contenute nella LBCR, in particolare sui relativi articoli 4 e 4bis(cfr. n. 1.1).
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In questo caso non si ravvisano impegni per i quali sia necessario verificare la compatibilità. Per quanto riguarda gli standard minimi internazionali, con il presente progetto sono attuati gli standard di Basilea, in sintonia con la strategia del Consiglio federale per il recepimento dei principali standard internazionali nel settore finanziario.
4.3 Delega di competenze legislative
La concretizzazione delle disposizioni dell’ordinanza attraverso l’emanazione di disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici da parte della FINMA secondo gli articoli 45 capoverso 2, 97 capoverso 3, 115 capoverso 2, 118 e 119 capoverso 3 OFoP è retta dall’articolo 55 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200764 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
62 Vedi anche il cap. 8 del rapporto esplicativo della FINMA sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
63 Vedi il cap. 9 del rapporto esplicativo della FINMA sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
64 RS 956.1