Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

modifica dell’ordinanza sui fondi propri

– Leverage ratio e ripartizione dei rischi

posizioni nei confronti delle banche di rilevanza sistemica svizzere e delle banche di rilevanza sistemica estere44.

Analogamente alle regole vigenti per tutte le banche, il limite massimo può essere superato temporaneamente soltanto secondo le disposizioni dell’articolo 98. La possibilità di un risanamento attraverso fondi propri liberamente disponibili non sussiste più (cfr. n. 1.2).

2.4 Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 137, 138, 148 e 148g

Le disposizioni possono essere abrogate a fine 2018 dopo il rispettivo decorso temporale.

Art. 148h

In ottemperanza agli standard di Basilea, per le posizioni esistenti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole e che, secondo queste ultime, dal 1° gennaio 2019 superano illecitamente il limite massimo del 25 per cento, non sono previste clausole di salvaguardia45.

Gli istituti che, in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole dal 1° gennaio 2019, prevedono o presumono tali superamenti non ammessi, devono contattare la FINMA entro la fine di marzo 2018. Questo affinché possa essere stabilita una regolamentazione caso per caso al fine di eliminare in tempi brevi tali eccedenze.

3 Effetti

Con la presente revisione vengono implementate due normative aggiunte allo schema internazionale di regolamentazione di Basilea III (cfr. n. 1.3), introducendo un leverage ratio del 3 per cento, oltre che nuove disposizioni per prevenire i grandi rischi. Il capitolo 1.1.13.1 fornisce una sintesi della letteratura attuale in entrambi gli ambiti e il capitolo 13.2 esamina più in dettaglio gli effetti attesi sulla piazza finanziaria elvetica e sull’economia nel suo complesso.

3.1 Sintesi della letteratura attuale

3.1.1 Leverage ratio

Con Basilea III sono state introdotte dal Comitato di Basilea nuove disposizioni regolatorie a seguito della crisi finanziaria del 2008. Tra queste nuove disposizioni rientra un leverage ratio generale che, contrariamente alle disposizioni preesistenti del Comitato di Basilea, non prevede esigenze ponderate in base ai rischi per i fondi propri delle banche. Il punto di partenza è stata l’osservazione del Comitato di Basilea secondo cui, nel periodo precedente lo scoppio della crisi finanziaria e durante la crisi stessa, in molti casi le banche avevano raggiunto un elevato grado di indebitamento, pur presentando apparentemente ancora quote solide di fondi propri ponderate in base ai rischi. Pertanto l’obiettivo del leverage ratio consiste nella riduzione della probabilità di indebitamento eccessivo nel sistema bancario facendo sì che le banche, in qualsiasi momento, forniscano un sostegno, per i rischi assunti in base alle posizioni in bilancio e fuori bilancio (impegno complessivo), pari al 3 per cento almeno con fondi propri sotto forma di fondi propri di base (Tier 1 Capital).

44 Cfr. il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.

45 Par. 93 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.