Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
3.2.1.3 Confederazione, Cantoni e Comuni
A differenza della Confederazione, che non è interessata dalle modifiche proposte, i due livelli statali inferiori possono risentire indirettamente della regolamentazione concernente la ripartizione dei rischi (limitazione dei grandi rischi). Per i Cantoni con un rischio di insolvenza trascurabile (classe di rating 1 e 2), si continuerà tuttavia ad applicare un’aliquota di ponderazione ridotta del 20 per cento in luogo di quella ordinaria pari al 100 per cento. In tal modo, nei confronti di un Cantone, una banca può esporsi a un rischio fino a cinque volte superiore prima che tale esposizione sia classificata come grande rischio rispetto al caso di una ponderazione al 100 per cento. Per contro, nel calcolo di eventuali grandi rischi in futuro i Comuni saranno trattati come tutti gli altri clienti. Nei confronti di un Comune le banche non potranno esporsi a rischi eccessivi e superare il limite massimo previsto per i grandi rischi (n. 3.1.2). La portata di tale inasprimento dovrebbe essere esaminata nel dettaglio nell’ambito dello studio più ampio pianificato dalla FINMA. Dai risultati sinora disponibili dello studio relativo a giugno 2015 condotto su 20 banche emerge che il limite massimo dei grandi rischi nei confronti di Comuni veniva superato di poco da un solo istituto. Questa banca dovrebbe pertanto ridurre la posizione in questione (n. 3.1.2).
3.2.2 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e per la concorrenza
3.2.2.1 Attrattiva della piazza finanziaria
Con le modifiche proposte dell’OFoP, la Svizzera attua ulteriori principi di Basilea III. Ciò contribuisce a salvaguardare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera quale centro finanziario di importanza internazionale. È nell’interesse della Svizzera introdurre e attuare standard uniformi e globali in campo finanziario, poiché in tal modo vengono garantite pari condizioni di concorrenza e viene agevolato il confronto internazionale delle banche in relazione alla loro dotazione di capitale effettiva.
3.2.2.2 Concessione di crediti, creazione di valore e concorrenza
È improbabile che l’introduzione di un leverage ratio del 3 per cento e la revisione nell’ambito dei grandi rischi comporti una limitazione della concessione di crediti e un indebolimento della crescita. Non è possibile prevedere in anticipo se le possibili limitazioni dei potenziali finanziatori a seguito delle modifiche nell’ambito dei grandi rischi possano incidere, soprattutto per le medie e grandi imprese, sulle relative condizioni di credito. Ciò dipende anche dall’eventualità che si verifichi un calo dell’intensità della concorrenza per ottenere questi clienti.
3.2.3 Adeguatezza dell’esecuzione
Con l’introduzione, avvenuta nel 2013, dei rapporti periodici sul leverage ratio, le banche svizzere hanno già implementato i necessari adeguamenti informatici61. Di conseguenza, non si prevedono praticamente costi di attuazione supplementari. Per l’attuazione delle norme rivedute finalizzate alla limitazione dei grandi rischi, sono necessari adattamenti una tantum dei sistemi da parte delle banche. I relativi costi saranno a carico di queste ultime. Inoltre, dovranno essere presi provvedimenti tempestivi per garantire che il limite massimo del 25 per cento non venga più superato, come invece può accadere, a determinate circostanze, secondo il diritto vigente. Poiché l’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta è prevista per l’inizio del 2019, le banche avranno comunque tempo sufficiente per procedere agli adeguamenti.
3.3 Studio supplementare sull’impatto quantitativo
In occasione dell’elaborazione del progetto di revisione concernente la ripartizione dei rischi, già nell’autunno 2015, in seno al gruppo di lavoro nazionale (cfr. n. 1.2), è stato condotto un
61 Cfr. il commento alla nota 57.