Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la

modifica dell’ordinanza sui fondi propri

– Leverage ratio e ripartizione dei rischi

del credito più consistente, le condizioni di autorizzazione non saranno più soddisfatte in seguito alla violazione delle prescrizioni minime sui fondi propri di base, data l’impossibilità di «correggere» ulteriori superamenti dei limiti con fondi propri liberamente disponibili. In linea di principio non sono più ammesse le posizioni in crediti che superano il 25 per cento dei fondi propri di base. Viene inoltre limitato l’impiego di modelli poiché, proprio nel calcolo delle posizioni associate a grandi rischi, eventuali errori nei modelli potrebbero avere gravi conseguenze. Valutazioni errate dei singoli crediti non possono essere compensate parzialmente come nel caso della determinazione dei fondi propri minimi per il portafoglio complessivo (cfr.

n. 1.1), ma, a seconda delle circostanze, possono provocare un calcolo completamente errato della posizione in grandi rischi per controparte. I grandi finanziamenti di immobili d’abitazione (in particolare di immobili da reddito), finora esclusi dalla limitazione fino alla metà del valore venale, devono essere soggetti alla limitazione per un importo equivalente a quello del credito, mentre le obbligazioni fondiarie svizzere vengono ora ponderate con l’aliquota preferenziale del 20 per cento e non più dello 0 per cento (o del 25 % secondo il regime in scadenza alla fine del 2018). Sono infine previste prescrizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica9.

1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato

La nuova regolamentazione implementa due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III.

Sulla scorta delle esperienze acquisite in seguito alla crisi finanziaria, il Comitato di Basilea ha deciso l’introduzione di un leverage ratio non basato sul rischio, da un lato per prevenire in futuro un indebitamento eccessivo del settore bancario e processi destabilizzanti di riduzione del debito, dall’altro per integrare le esigenze basate sul rischio (in particolare tramite modelli) con un semplice correttivo non basato sul rischio (come backstop). Il quadro normativo finale e i relativi requisiti di pubblicazione sono stati resi noti nel gennaio 201410. Successivamente, dal 1° gennaio 2018 negli Stati membri dovrà essere introdotto un indice massimo di leva finanziaria del 3 per cento (cfr. n. 1.2)11.

Le integrazioni in materia di ripartizione dei rischi sono state pubblicate dal Comitato di Basilea nell’aprile del 201412 (comprensive di FAQ nel settembre 201613). Esse sostituiscono gli standard obsoleti del 1991 (cfr. n. 1.1) e affiancano gli sforzi tesi a rafforzare la sorveglianza e la regolamentazione del sistema bancario ombra. La loro implementazione va a colmare molte importanti lacune delle attuali norme in materia di ripartizione dei rischi (cfr. n. 1.2). Le novità dovranno essere recepite nella legislazione nazionale dagli Stati membri del Comitato di Basilea ed entrare in vigore dal 1° gennaio 2019, senza la garanzia dei diritti acquisiti in relazione alle posizioni di rischio esistenti14.

9 A questo riguardo si veda anche il cap. 6 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.

10 «Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements», gennaio 2014.

11 Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India e Turchia hanno già implementato lo standard minimo del 3 per cento, così come il Sudafrica, dove già dal 1° luglio 2016 l’esigenza minima prevede che il leverage ratio sia del 4 per cento. In Argentina e negli Stati Uniti sono già state pubblicate le norme finali, mentre finora sono state svolte consultazioni per l’entrata in vigore di queste norme dal 1° gennaio 2018 in Indonesia (ottobre 2014) e nell’Unione europea (novembre 2016).

12 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

13 «Frequently asked questions on the supervisory framework for measuring and controlling large exposures», settembre 2016.

14 L’Arabia Saudita ha implementato i nuovi standard per la ripartizione dei rischi già dal 1° luglio 2015, mentre l’Argentina ne ha programmato l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018. Le consultazioni per l’implementazione dal 1° gennaio 2019 sono state finora avviate a Hong Kong (marzo 2016), negli Stati Uniti (marzo 2016), in India (agosto 2016) e nell’Unione europea (novembre 2016). L’attuazione prevista nell’Unione europea rispecchia ampiamente gli standard di Basilea e ne riprende gli elementi chiave, nello specifico: base di calcolo costituita dai