Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
strutture di investimento38 si trovano nella circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche». La circolare indica le regole per il calcolo della posizione secondo gli standard di Basilea39.
Art. 119 Riduzione dei rischi
Le misure per la riduzione dei rischi di cui all’articolo 119 corrispondono sostanzialmente a quelle finora disponibili. Sono tuttavia cambiate le modalità tecniche con cui si tiene conto dei relativi strumenti nel calcolo della posizione complessiva. Nello specifico, non è più ammesso il ricorso al modellamento delle garanzie (cfr. n. 1.2)40.
Analogamente alle disposizioni in materia di fondi propri minimi (cfr. art. 61), le disposizioni di esecuzione dell’OFoP in materia di ripartizione dei rischi si limitano a enunciare le tecniche ammesse di riduzione del rischio e rimandano per i dettagli alle disposizioni di esecuzione della FINMA. Queste sono riportate in parte nella circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche» e in parte nella circolare FINMA 2017/7 «Rischi di credito – banche»41.
Art. 120–123
Le disposizioni vengono abrogate. Per quanto riguarda gli impegni eventuali e gli impegni irrevocabili (art. 120 d OFoP) si veda il nuovo articolo 117 e l’allegato 1 OFoP.
2.3 Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica
Art. 125a Esposizione totale
La disposizione figura ora all’articolo 46 capoverso 2 e può quindi essere abrogata in questa sede.
Art. 136 Grande rischio
Analogamente alle disposizioni generali in materia di ripartizione dei rischi, anche per le banche di rilevanza sistemica si impiegano da ora i fondi propri di base quale base di calcolo ai fini di una limitazione dei grandi rischi42. Rispetto alla regolamentazione vigente finora, per cui i fondi propri di base di qualità primaria erano la base di misurazione per il limite massimo del 25 per cento, ciò comporta una semplificazione.
Qualora la controparte fosse una banca di rilevanza sistemica svizzera o una banca di rilevanza sistemica internazionale, d’ora in poi si applicherà un limite massimo del 15 per cento, in ottemperanza agli standard di Basilea. Essi prevedono esplicitamente il 15 per cento come limite per la posizione complessiva nei confronti delle banche di rilevanza sistemica estere. Per la posizione complessiva nei confronti delle banche di rilevanza sistemica svizzere, facendo ricorso a un’opzione nazionale degli standard di Basilea, si può definire anche un limite massimo più basso del 25 per cento. In linea di principio il Comitato di Basilea raccomanda l’esercizio di tale opzione43. Il limite più basso (15 % anziché 25 %), unito alla base di calcolo più alta (fondi propri di base complessivi invece che fondi propri di base di qualità primaria), rappresenta complessivamente una riduzione dell’11 per cento del limite effettivo riferito alle
38 Par. 72 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
39 A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
40 Par. 36 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
41 A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell’aprile 2017.
42 Par. 16 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
43 Par. 90 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.