Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
una banca rispetto a una controparte o a un gruppo di controparti non possano superare il 25 per cento dei fondi propri di base (Tier 1 Capital) della banca. Tra i rischi assunti nei confronti di una controparte rientrano le posizioni nel portafoglio della banca e quelle nel portafoglio di negoziazione di una banca. Gli istituti di rilevanza sistemica possono effettuare prestiti tra loro fino a un limite del 15 per cento (anziché del 25 %). La regolamentazione più rigorosa per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica è il frutto delle esperienze maturate nella crisi finanziaria, nella quale le forti perdite subìte nelle attività ipotecarie negli Stati Uniti hanno causato una perdita di fiducia delle (grandi) banche sia reciproca sia verso il sistema bancario. I superamenti di questo limite massimo devono essere eliminati il più rapidamente possibile. In linea di principio ciò può avvenire combinando le seguenti strategie: 1) la banca riduce i crediti, o aumenta le garanzie riconosciute secondo l’AS-BRI, le garanzie e/o i derivati di credito nei confronti della controparte interessata oppure 2) incrementa il rispettivo Tier 1 Capital.
Oltre al limite massimo del 25 per cento o del 15 per cento dei fondi propri di base, d’ora in poi sono previsti anche obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza per i rischi consistenti a partire dal 10 per cento dei fondi propri di base. Inoltre occorre comunicare regolarmente all’autorità di vigilanza i 20 maggiori rischi assunti, a prescindere che essi superino il limite del 10 per cento dei fondi propri di base e che rappresentino o meno un grande rischio.
3.2 Ripercussioni per l’economia svizzera
3.2.1 Ripercussioni per i gruppi interessati
3.2.1.1 Singoli gruppi di banche
La fissazione del leverage ratio al 3 per cento non ha praticamente alcuna ripercussione sull’attività commerciale delle banche svizzere. De facto l’introduzione del leverage ratio è avvenuta in Svizzera, nell’ambito del periodo di osservazione, già nel 201356. A fine giugno 2016, eccetto quattro istituti di credito, le oltre 250 banche presenti in Svizzera hanno rispettato l’esigenza minima di un leverage ratio del 3 per cento (cfr. Figura 1). Anche se l’esigenza minima fosse al 4 per cento, e quindi superiore del 30 per cento, la maggior parte delle banche svizzere riuscirebbe comunque a rispettarla. Le banche più piccole mostrano spesso una dotazione di fondi propri nettamente più elevata rispetto alle banche di dimensioni medio-grandi. Per queste ultime il leverage ratio dovrebbe avere effetti meno vincolanti o quasi non vincolanti57.
56 Ai sensi dell’OFoP vigente dal 2013, la FINMA può obbligare le banche a presentare una rendicontazione sul leverage ratio nell’ambito della comprova dei fondi propri. La FINMA si è avvalsa di tale diritto e ha ordinato a tutte le banche presenti in Svizzera, conformemente alla circolare 2015/3 «Leverage ratio» e alla circolare 2016/1 «Pubblicazione – banche», a redigere un rapporto sul rispettivo leverage ratio (cfr. n. 1.1). Anche le autorità di vigilanza di altri Paesi hanno fatto lo stesso nell’ambito del periodo di osservazione per introdurre il leverage ratio al 3 % quale esigenza minima a partire dal 2018.
57 Con una densità implicita del 25–28,6 % per le banche di rilevanza non sistemica e del 35 % per le banche di rilevanza sistemica, per le prime la probabilità che, invece delle esigenze ponderate in base ai rischi, sia il leverage ratio ad avere un effetto vincolante è inferiore rispetto alle seconde.