Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con
valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte
Le posizioni soggette a rischi di credito della controparte, come i derivati, che possono essere riportate sia nel portafoglio della banca sia in quello di negoziazione, devono essere computate nella posizione della controparte. Tuttavia, poiché anche il valore patrimoniale (valore di base, underlying) sottostante al derivato (ad es. un’azione) è esposto a un rischio di credito, deve essere considerato anche tale rischio (ad es. nella posizione complessiva dell’emittente dell’azione). Questo valore di posizione corrisponde alla perdita che si verificherebbe in caso di default dell’emittente e alla perdita totale di valore del valore patrimoniale sottostante (jumpto-zero). Per il calcolo del rischio di credito della controparte su derivati si ricorre all’approccio standard di cui all’articolo 57 secondo il quale, dopo il 1° gennaio 2017, nel contesto dei fondi propri minimi vengono determinati anche gli equivalenti di credito per i derivati (cpv. 1)32.
Per le operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe viene applicato l’approccio semplificato o l’approccio completo per la determinazione delle posizioni ponderate in base ai rischi o i fondi propri minimi sottostanti, tuttavia senza le valutazioni degli scarti di garanzia proprie della banca nell’approccio completo. Anche gli approcci modello (cpv. 2; cfr.
n. 1.2) non sono più applicabili.33
Art. 116 Altre posizioni in bilancio
Art. 117 Posizioni fuori bilancio
Entrambe le disposizioni disciplinano il calcolo di ulteriori posizioni nel portafoglio della banca.34 In linea di principio per le posizioni in bilancio viene utilizzato il valore contabile in base alla rendicontazione. Qualora per la banca sia troppo oneroso portare in deduzione eventuali singole rettifiche di valore o adeguamenti di valore specifici per ogni posizione, è possibile utilizzare anche il valore lordo. L’utilizzo del valore lordo comporta un calcolo più semplice, ma allo stesso tempo conservativo della posizione.
In linea di principio le operazioni fuori bilancio vengono convertite nel loro equivalente di credito con i fattori di conversione di cui all’allegato 1 OFoP, come avviene anche per la determinazione dei fondi propri minimi. Tuttavia, per gli impegni di credito revocabili di cui all’allegato 1 numero 1.3, nell’ambito della ripartizione dei rischi si utilizza un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 per cento anziché dello 0 per cento.
Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse po-
sizioni
Data la loro natura tecnica, le regole per il calcolo della posizione complessiva per le posizioni del portafoglio di negoziazione35, per altre tipologie di posizione specifiche, come le posizioni delle controparti centrali (comprese le posizioni per le prestazioni di servizi di compensazione)36, le posizioni nell’ambito di obbligazioni coperte (comprese le obbligazioni fondiarie; cfr. art. 113)37 oppure le posizioni in investimenti collettivi di capitale, le cartolarizzazioni e altre
32 Par. 33 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
33 Par. 34 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
34 Par. 32/35 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
35 Par. 46 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
36 Par. 84 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
37 Par. 68 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.