Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
modifica dell’ordinanza sui fondi propri
– Leverage ratio e ripartizione dei rischi
2.2 Titolo quarto: Ripartizione dei rischi
Le concentrazioni dei rischi possono configurarsi sotto varie forme e impedire alle norme sui fondi propri implicitamente orientate alla diversificazione di coprire il vero rischio in modo adeguato. Ne sono degli esempi le esposizioni ripartite su singoli crediti di importo diverso, ma comunque complessivamente consistenti, nei confronti di determinati settori economici, regioni o tipologie di credito (ad es. i crediti garantiti da pegno immobiliare). Le seguenti disposizioni si limitano volutamente – come lo standard di Basilea dell’aprile 201415– alle concentrazioni nei confronti di singole controparti o di gruppi di controparti associate.
2.2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 95 Grandi rischi e ulteriori rischi di credito rilevanti
La nuova versione della disposizione opera una distinzione tra rischi di credito rilevanti e grandi rischi, poiché le banche in generale devono identificare e sorvegliare i rischi connessi a crediti consistenti (anche le posizioni infragiornaliere) e adempiere i rispettivi obblighi di comunicazione (cfr. art. 100–102). Gli obblighi di identificazione e di sorveglianza e, in parte, l’obbligo di comunicazione si applicano indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un grande rischio. Nella nuova versione si distingue anche tra rischi di credito e rischi di credito della controparte. Nell’ultimo caso si tratta fondamentalmente di rischi nei confronti di controparti per operazioni in derivati, pronti contro termine e analoghe (cfr. il commento all’art. 48 cpv. 2).
Mentre finora erano considerate grandi rischi le posizioni che raggiungevano o superavano il 10 per cento dei fondi propri complessivi computabili, come base di calcolo vengono ora utilizzati i fondi propri di base netti disponibili (Tier 1)16. In questo modo si colma una lacuna del regime finora vigente (cfr. n. 1.2).
Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva
La fattispecie regolamentata dall’articolo 96 dell’OFoP in vigore – ovvero la definizione di limiti interni adeguati per tutti i rischi di mercato rilevanti, tenendo conto degli edifici bancari e di altri immobili – è di fatto contemplata nell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 201417 sulle banche (OBCR), il che consente di rimediare a questa ridondanza. Il nuovo articolo 96 definisce fondamentalmente la posizione complessiva, che rappresenta i valori calcolati e aggregati mediante specifici procedimenti di tutte le posizioni da considerare per ciascuna controparte o gruppo di controparti associate18. Dal momento che, secondo il capoverso 3 lettera b, le posizioni infragiornaliere nei confronti delle banche non devono essere considerate nel calcolo della posizione complessiva, esse sono escluse sia dal limite massimo fisso di cui all’articolo 97 sia dagli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 100–102 (ma non dal campo di applicazione dell’art. 95 cpv. 2)19.
Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi
In linea di principio il limite massimo rimane fissato al 25 per cento per ciascun grande rischio e, come esposto nel commento all’articolo 95, la base di calcolo è ora costituita dai fondi propri di base netti disponibili anziché da tutti i fondi propri computabili20. In base al principio della proporzionalità occorre introdurre un’agevolazione adeguata, conformemente al vigente arti-
15 Par. 8/9 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
16 Par. 14/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
17 RS 952.02
18 Par. 30 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
19 Par. 65 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.
20 Par. 16/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.