Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 23 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

modifica dell’ordinanza sui fondi propri

– Leverage ratio e ripartizione dei rischi

Nell’ambito della concessione di mutui ipotecari per il finanziamento di immobili d’abitazione si prevede l’abrogazione, conformemente alle direttive internazionali, di una disposizione derogatoria esistente per il calcolo dei grandi rischi. In occasione del finanziamento di immobili utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso (immobili d’abitazione) finora è stato possibile stanziare crediti d’importo nettamente superiore alla metà dei fondi propri complessivi della banca. L’abrogazione di questa disposizione derogatoria consente di ridurre il rischio massimo ammesso nei confronti di una controparte nel settore degli immobili d’abitazione. In assenza di un aumento dei fondi propri di base, soprattutto per le banche più piccole questa misura potrebbe però determinare forti limitazioni nella capacità di concedere crediti. Dallo studio condotto dalla FINMA su 20 banche, relativo alla fine di giugno 2015, è emerso che diversi istituti sarebbero interessati da questa modifica. Tuttavia, per l’economia nazionale non dovrebbero sorgere difficoltà nel finanziamento di immobili a seguito di questo inasprimento.

Per ottenere maggiori informazioni sugli effetti attesi degli inasprimenti previsti è programmata

– parallelamente alla consultazione – un’ulteriore indagine in cui sarà coinvolta una cerchia decisamente più estesa di banche. Il DFF prenderà in considerazione i risultati di tale indagine in vista dell’adozione dell’ordinanza rivista. In ogni caso, le banche interessate possono sanare questi grandi rischi entro la fine del 2018. Per le banche di dimensioni medio-piccole viene altresì meno il limite massimo differenziato di cui all’articolo 116 dell’attuale OFoP per i grandi rischi rispetto alle banche non di rilevanza sistemica. Per le piccole banche in modo particolare, ciò determinerebbe in ambito interbancario un ulteriore inasprimento delle prescrizioni58. Nell’ulteriore indagine della FINMA la portata di questo inasprimento sarà analizzata in modo più approfondito rispetto a quanto è stato possibile fare nella prima indagine del giugno 2015. In particolare, sulla base dell’indagine più ampia sarà fornita la necessaria base di dati per definire in modo opportuno, segnatamente per le banche piccole nelle posizioni interbancarie rispetto alle banche non di rilevanza sistemica, le agevolazioni di cui all’articolo 116 dell’attuale OFoP. Si tratterebbe cioè di prevedere, per queste posizioni, anche superamenti del limite massimo del 25 per cento dei fondi propri di base fino a un importo ancora da stabilire (tuttavia al massimo 100 per cento).

Istituti di rilevanza sistemica

Per gli istituti di rilevanza sistemica si applicano altre regole, sia in riferimento al leverage ratio che in riferimento alla ripartizione dei rischi. Nel 2016 il Consiglio federale, nell’ambito dell’adeguamento delle disposizioni sulle banche «too big to fail»59, aveva già reso più severe le esigenze connesse al leverage ratio per le banche di rilevanza sistemica. Per quanto concerne la ripartizione dei rischi, nell’ambito della presente revisione dell’OFoP (n. 3.1.2) vengono implementati limiti massimi inferiori per le banche di rilevanza sistemica. Questi limiti massimi inferiori (15 anziché 25 %) devono essere tuttavia relativizzati poiché, per le banche di rilevanza sistemica, a differenza di quanto avviene ora i fondi propri di base di qualità primaria (una quota tassativa del Tier 1 Capital) saranno computati nel più ampio Tier 1 Capital. In tal modo, per quanto concerne la ripartizione dei rischi le esigenze per gli istituti di rilevanza sistemica in relazione alle posizioni rispetto ad altri istituti di rilevanza sistemica cambiano di poco. Per le operazioni delle banche di rilevanza sistemica rispetto alle banche non di rilevanza sistemica nonché alle imprese in generale continua a valere il limite massimo del 25 per cento. Di conseguenza, l’utilizzo del Tier 1 Capital al posto dei fondi propri di base di qualità primaria rappresenta di per sé uno sgravio.

58 Per le banche con più di CHF 1 000 mio. di fondi propri computabili, il limite massimo per i grandi rischi che possono essere assunti in ambito interbancario è pari già oggi al 25 %. Attualmente, per le banche di dimensioni più piccole il limite massimo per i grandi rischi cresce continuamente in rapporto alle banche non di rilevanza sistemica e raggiunge per le banche con fondi propri computabili inferiori a CHF 250 mio. un massimo del 100 % dei rispettivi fondi propri.

59 Cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61681.html