Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 41 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sui medicamenti (OM)
Articolo 42 Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria
Corrisponde all’articolo 24 OM vigente. Dato che non esistono più liste delle sostanze ma i medicamenti sono classificati in categorie di dispensazione, la lettera a vigente deve essere abrogata.
Nella nuova lettera c (art. 24 lett. d vigente) è apportato un adeguamento redazionale, in quanto la formulazione «in quantità molto elevate» è stralciata. La nuova lettera f spiega che la dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione necessita in tutti i casi di una consulenza specialistica di un medico o di un farmacista, ossia di un operatore sanitario (art. 2 lett. h OAMed). Questo è importante soprattutto nel contesto della possibilità per i farmacisti di dispensare ora medicamenti della categoria di dispensazione B in assenza di prescrizione medica (v. nuovo art. 45 OM).
Sezione 3 Categorie non soggette a prescrizione medica
Articolo 25 vigente Dispensazione previa consulenza specialistica di operatori sanitari
L’attuale categoria di dispensazione C è abolita (conformemente al mandato della mozione CSSS-N 07.3290 «Nuovo disciplinamento dell’automedicazione»). I medicamenti che finora erano assegnati a questa categoria di dispensazione rientrano nella categoria di dispensazione B o D. L’articolo 25 vigente è pertanto abrogato.
Articolo 43 Dispensazione previa consulenza specialistica
Corrisponde all’articolo 26 vigente.
Capoverso 1: come già spiegato per l’articolo 40, non esistono più liste delle sostanze ma i medicamenti sono classificati in categorie di dispensazione. La lettera a vigente deve essere pertanto abrogata. Pertanto nella nuova lettera a (lettera b vigente) si precisa, vista l’eliminazione della categoria C, che il medicamento è classificato nella categoria di dispensazione D se non rientra nelle categorie A o B. La lettera b corrisponde alla lettera c vigente.
Capoverso 2: rimane invariato.
Articolo 44 Dispensazione senza consulenza specialistica
Corrisponde all’articolo 27 OM vigente.
Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LATer rivista, è costituita una categoria di medicamenti in vendita libera per i quali non è richiesta una consulenza specialistica, medica o farmaceutica. Questa categoria coincide con l’attuale categoria di dispensazione E.
Capoverso 1: poiché le liste delle sostanze (v. art. 40 OM) come anche la categoria di dispensazione C (v. art. 25 OM vigente) sono state eliminate, occorre abrogare la lettera a vigente e adeguare di conseguenza la lettera b vigente (nuova lettera a). Per il resto, il capoverso rimane invariato.
Capoverso 2: rimane invariato.
Sezione 4 Requisiti per la dispensazione
Articolo 45 Dispensazione senza prescrizione medica da parte di farmacisti di medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer)
Secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera a LATer rivista, in futuro i farmacisti potranno dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica anche senza prescrizione medica (attuazione della mozione CSSS-N 07.3290 «Nuovo disciplinamento dell’automedicazione»). Questo è possibile per i medicamenti e le indicazioni designati dal Consiglio federale (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer rivista) o in casi eccezionali motivati (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 2 LATer rivista). Presupposto per una tale dispensazione è che i farmacisti abbiano un contatto diretto con l’interessato e che documentino la dispensazione.
Gli articoli 45-47 OM rivista si riferiscono alla competenza di dispensazione specifica di cui all’articolo