Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 41 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sui medicamenti (OM)
a tale persona il diritto a una prestazione medica, tra cui anche all’acquisto di medicamenti. Secondo questa definizione, i requisiti qui definiti valgono per i medicamenti per uso umano. Le prescrizioni per l’utilizzazione di medicamenti per uso veterinario sono disciplinate dalle relative disposizioni dell’OMVet.
Articolo 50 …
Capoverso 1: i requisiti minimi sono applicabili a tutte le prescrizioni di medicamenti per uso umano, indipendentemente dal fatto che si tratti, per esempio, di un medicamento omologato (anche se omologato a tempo determinato), non soggetto a omologazione oppure non omologato (p. es. medicamenti pronti per l’uso importati di cui all’art. 36 OAMed).
Poiché l’articolo 26 capoverso 2bislettera a LATer rivista incarica il Consiglio federale di definire i requisiti minimi, qui non sono stabilite altre direttive per la prescrizione (come p. es. disposizioni sulla prescrizione a lungo termine). A questo proposito, esistono già basi elaborate nella prassi (v. p. es. la convenzione tariffale RBP IV/120). Per tenere conto della volontà del legislatore (v. il cap. 4), i contenuti dei requisiti minimi proposti originariamente dal Consiglio nazionale sono ripresi e sanciti a livello di ordinanza. La proposta del Consiglio nazionale è conforme alle disposizioni dell’UE21, alle norme concernenti la ricetta per stupefacenti di cui all’articolo 47 dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) nonché al documento programmatico H 010.01 dell’Associazione dei farmacisti cantonali della Svizzera nordoccidentale. Al riguardo occorre segnalare che la firma autografa (lett.
b) è equiparata alla firma elettronica qualificata (cfr. art. 14 cpv. 2bisdel diritto delle obbligazioni, CO; RS 220). L’espressione «istruzioni per l’uso» (lett. g) comprende per esempio la modalità di assunzione, il modo di somministrazione, lo schema d’utilizzo nonché altre indicazioni necessarie per l’uso di un medicamento.
Poiché nel capoverso 1 sono definiti soltanto i requisiti minimi, i Cantoni sono liberi di stabilire altri requisiti (p. es. dati di contatto come numero di telefono o indirizzo e-mail del paziente utili a un contatto diretto).
Capoverso 2: come già detto in precedenza, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati medicamenti prescritti da chiropratici (v. commenti all’art. 45 cpv. 1 lett. d; art. 4 lett. b OPre). Questa prescrizione chiropratica non rappresenta però una prescrizione medica ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a LATer rivista. Tuttavia, in caso di prescrizione chiropratica, i farmacisti possono ora dispensare, in virtù dell’estensione della competenza di dispensazione, i medicamenti corrispondenti soggetti a prescrizione (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer rivista in combinato disposto con l’art. 45 lett. d e l’allegato 2 OM rivista). Per questo motivo, per le prescrizioni dei chiropratici varranno gli stessi requisiti minimi validi per le prescrizioni mediche.
Capitolo 5: Utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
Corrisponde al capitolo 3a dell’ordinanza in vigore. Gli articoli 50 e 51 corrispondono agli articoli 27a e 27b vigenti.
Articolo 51 Persone titolari di un diploma federale
Il testo deriva dall’attuale articolo 27a OM. La disposizione è tuttavia adeguata alle nuove denominazioni dei diplomi per le categorie professionali menzionate. Il presente articolo comprenderà anche in futuro le persone titolari dei diplomi corrispondenti previsti dal diritto anteriore.
Articolo 52 Dentisti titolari di un’abilitazione cantonale
Il testo dell’attuale articolo 27b OM è ripreso invariato nel nuovo articolo 52 OM, secondo cui il Cantone può autorizzare i dentisti titolari di un’abilitazione cantonale a impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica necessari per l’esercizio della loro professione. L’espressione «approbierter Zahnarzt» o «approbierte Zahnärztin» (dentista abilitato) è una locuzione fissa. Oggi il titolo «kantonal approbiert»
20 Scaricabile in tedesco e francese all’indirizzo: www.pharmasuisse.org > Prestations > Thèmes > RBP
21 Si veda l’allegato della direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione del 20 dicembre 2012 comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro, GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68