Progetto
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Omologazione semplificata di medicamenti e omologazione di medicamenti con procedura di notifica RU 2016
b. l’omologazione semplificata di medicamenti ai sensi degli articoli 14 e 14a LATer;
c. l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b LATer;
d. l'omologazione di procedimenti per la fabbricazione di medicamenti non standardizzabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 LATer.
Art. 2 Definizioni
1Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. Formularium: una raccolta di monografie dei preparati;
b. monografia dei preparati: una raccolta di tutte le indicazioni necessarie per la fabbricazione, l’iscrizione e la conservazione di un determinato medicamento;
c. titolare del Formularium: persona che dispone di un riconoscimento dell’Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per un Formularium e le sue monografie dei preparati;
d. medicamento biologico: medicamento con un principio attivo di origine biologica derivante da microorganismi, organi o tessuti di origine vegetale o animale, cellule o liquidi di origine umana o animale compreso sangue o plasma, o substrati cellulari biotecnologici, indipendentemente dal fatto che quest’ultimi siano fabbricati con l’aiuto della tecnologia ricombinante o di altre tecnologie, incluse le cellule primarie;
e. medicamento biotecnologico: medicamento biologico in cui il principio attivo è ottenuto da cellule coltivate in banche cellulari e per il quale vengono utilizzate tecnologie o procedimenti ricombinanti;
2i medicamenti con metaboliti microbiologici come principi attivi, in particolare antibiotici, amminoacidi, carboidrati, o altre sostanze a basso peso molecolare, non sono considerati medicamenti biotecnologici.
Art. 4 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 4
1Un medicamento per uso umano ottiene su richiesta lo statuto di medicamento importante per malattie rare (medicamento orfano, orphan drug), se il richiedente dimostra che il medicamento corrisponde ai criteri dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesLATer.
2La prova che un medicamento, per cui viene richiesto lo statuto di medicamento orfano ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesnumero 1 LATer, serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia rara, va inoltrata insieme ai seguenti dati e documenti:
4Nelle domande in cui per un medicamento viene richiesto lo statuto di medicamento orfano ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesnumero 2 LATer, il richie-