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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 17 pagine
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Omologazione semplificata di medicamenti e omologazione di medicamenti con procedura di notifica RU 2016
dente deve provare che il principio attivo cui all’estero è stato conferito lo statuto di medicamento orfano è contenuto anche nel medicamento oggetto della domanda.
Art. 5 rubrica e cpv. 2
Conferimento dello statuto e obbligo di notifica
2Se a un medicamento è stato conferito lo statuto di medicamento orfano ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesnumero 2 LATer, il richiedente o il titolare dell’omologazione deve presentare a Swissmedic tutte le decisioni relative al conferimento dello statuto di medicamento orfano adottate in altri Paesi in cui vige un controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell’articolo 13 LATer.
Art. 6 Revoca dello statuto
Swissmedic revoca a un medicamento lo statuto di medicamento orfano:
a. su richiesta del richiedente o del titolare dell’omologazione;
b. se risulta che i criteri menzionati nell’articolo 4 non sono più soddisfatti;
c. se su richiesta di Swissmedic il richiedente o il titolare dell’omologazione non riesce a dimostrare che, sommate tutte le indicazioni con statuto di medicamento orfano omologate e presentate per lo stesso principio attivo, sono affette in Svizzera al massimo cinque persone su diecimila; oppure
d. se lo statuto di medicamento orfano ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesnumero 2 LATer conferito a un medicamento o al suo principio attivo è stato successivamente valutato in modo differente in un altro Paese in cui vige un controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell’articolo 13 LATer, a meno che il richiedente o il titolare dell’omologazione dimostri che il medicamento o il suo principio attivo corrisponde all’articolo 4 capoverso 1 lettera adeciesnumero 1 LATer.
Art. 7 Elenco
1Swissmedic allestisce e pubblica un elenco dei medicamenti che hanno lo statuto di medicamento orfano in Svizzera.
2L’elenco contiene i dati seguenti:
a. la designazione del medicamento;
b. la malattia rara da trattare;
c. il principio attivo o i principi attivi;
d. il nome del richiedente o del titolare dell’omologazione;
e. la data del conferimento dello statuto;
f. la data della revoca dello statuto;
g. lo stato di omologazione del medicamento;
h. il numero dell’omologazione;