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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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impiegate secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2, dedotta la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate due anni prima secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2.

Art. 125 cpv. 1 e 2

1 La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota per la popolazione delle risorse non impiegate secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.

Art. 130 cpv. 2 e cpv. 4bis

2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. Nel fare ciò esso è sostenuto dall’USTRA.

4bis

L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.

Art. 134 cpv. 1 lett. a

1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive che ne hanno necessità per l’esecuzione. In particolare:

a. l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza.

Art. 135 lett. c e cbis

Il DATEC adegua:

c. l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;

cbis. l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2;

Titolo prima dell’art. 146c

Sezione 2b: Disposizioni transitorie

Art. 146d

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020.

II

1 Gli allegati 3, 7 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4a e 12.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1˚ gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr