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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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Allegato 12 (Art. 112–113b)

Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

1. Ricognizione e sfruttamento

1.1 La ricognizione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione indiretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geo-

termico e dall’altro alla determinazione dell’ubicazione in superficie nonché del punto sotterraneo di una perforazione di sondaggio.

1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazione nonché l’estrazione e il trasporto in superficie dell’acqua calda

nonché un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata (secondo foro di perforazione).

2. Costi d’investimento computabili

2.1 Nell’ambito della ricognizione sono computabili i costi d’investimento strettamente necessari per l’esecuzione economica e

adeguata delle seguenti attività:

a. l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di ricognizione;

b. la pianificazione nell’ambito di contratti di servizio stipulati con terzi per l’acquisizione di nuovi geodati;

c. l’analisi e l’interpretazione, se prestate da terzi.

2.2 Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d’investimento strettamente necessari per l’esecuzione economica e

adeguata delle seguenti attività:

a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;

b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per la prevista perforazione di sondaggio, le perforazioni di riconduzione e le perforazioni di monitoraggio;

c. le stimolazioni del foro di trivellazione;

d. le prove di pozzo;

e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;

f. l’analisi di sostanze rinvenute;

g. l’assistenza geologica, l’analisi e l’interpretazione dei dati, se forniti da terzi.

2.3 Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali per la ricognizione, durante la ricognizione e dopo la

ricognizione.

3. Procedura per l’ottenimento di un contributo alla ricognizione

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:

a. stato delle attuali conoscenze nell’area oggetto della prospezione mediante l’elaborazione dell’insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;

b. ricognizioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di perforazione e che servono all’individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;

c. piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 10 per cento;

d. domande, autorizzazioni e approvazioni da parte delle autorità necessarie allo svolgimento dei lavori;

e. misure volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

3.2 Rendiconto

Il richiedente deve descrivere in modo completo e coscienzioso in un rapporto lo stato delle attuali conoscenze secondo il numero 3.1 lettera a.

3.3 Gruppo di esperti

3.3.1 swisstopo è rappresentato nel gruppo di esperti indipendente per valutare le componenti geologiche del progetto e il plusvalore

per la prospezione in Svizzera, sempre che disponga delle necessarie competenze.

3.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:

a. attività di ricognizione previste e gestione del progetto;

b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;

c. in che misura le attività di ricognizione accrescono le probabilità di uno sfruttamento efficace di un serbatoio geotermico e di una riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’impiego diretto della geotermia;

d. plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e