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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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Art. 24 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

1 Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto sono determinanti, fatti salvi i capoversi 2–4, i dati nell’approvazione del tipo secondo l’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali9 (OATV).

2 Se nell’approvazione del tipo di autofurgoni e trattori a sella leggeri non è indicato il peso a vuoto, è determinante il peso a vuoto rilevato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).

3 Se entro il termine di cui al capoverso 6 vengono trasmessi all’USTRA i seguenti dati basati sul Certificate of Conformity (COC) secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE10, sono questi a essere determinanti:

a. il numero di identificazione del veicolo (VIN);

b. le emissioni di CO2 (combinate) secondo la posizione 49;

c. eventuali innovazioni ecologiche; e

d. il peso a vuoto, se disponibile, secondo la posizione 13.2, altrimenti secondo la posizione 13.

4 Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completato conformemente all’allegato XII numero 5 del regolamento (CE) 692/200811, sono determinanti i seguenti dati basati sul COC, sempre che questi siano trasmessi all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 6:

a. i dati di cui al capoverso 3 lettere a–c;

b. il peso a vuoto del veicolo di base; e

c. il peso complessivo ammesso tecnicamente del veicolo di base carico.

5 Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, che antecedentemente alla prima immatricolazione vengono equipaggiati con un motore alimentato con un altro carburante, sono determinanti le prove di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b–d, sempre che queste siano trasmesse all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 6.

6 I dati e le prove di cui ai capoversi 3–5 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dopo la scadenza dell’anno di riferimento oppure, nel caso di un piccolo importatore, antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo.

7 A fini del controllo dei dati di cui ai capoversi 3 e 4, l’USTRA e l’UFE possono richiedere all’importatore la trasmissione del COC in originale.

Art. 25 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

1 Nel caso di veicoli esonerati dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV12), ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completo oppure, nel caso di un autofurgone o di un trattore a sella leggero con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE del veicolo completato, sono determinanti le seguenti prove:

a. i dati basati sul COC secondo l’articolo 24 capoverso 3 o 4;

b. la prova scritta sulla scorta di un rapporto di perizia redatto da un servizio d’esame indicato nell’appendice 2 OATV (valutazione della conformità) o da un servizio d’esame estero (certificazione della conformità), attestante la conformità del veicolo alle prescrizioni svizzere;

c. l’approvazione rilasciata da uno Stato estero secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell’allegato 2 OETV13 o secondo norme almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure

d. il rapporto di perizia allestito da un servizio d’esame elencato nell’appendice 2 OATV o la cui competenza è assegnata a titolo provvisorio dall’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OATV.

2 Nel caso dei veicoli per i quali non sussistono le prove di cui al capoverso 1, le emissioni di CO2 vengono calcolate conformemente all’allegato 4.

3 Se le emissioni di CO2 di un veicolo non possono essere calcolate secondo il capoverso 2, si suppone un valore per le automobili di 300 g CO2/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO2/km.

Art. 26 Innovazioni ecologiche

Una riduzione delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nel caso di grandi importatori rispettivamente delle emissioni di CO2 di un veicolo nel caso di piccoli importatori, conseguita grazie all’impiego di tecnologie innovative riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/200914 o secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/201115, viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO2/km.

9 RS 741.511

10Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.

11Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU L 47 del 20.2.2013, pag. 51.

12 RS 741.511

13 RS 741.41

14 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 333/2014, GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15.

15 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.