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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine
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2 Sono esentate dalla tassa sul CO2:
c. le imprese che hanno preso un impegno di riduzione (art. 31 e art. 31a legge sul CO2).
Art. 96a Rimborso per le imprese che hanno preso un impegno di riduzione e gestiscono impianti di cogenerazione
1 Un’impresa che ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:
a. uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 1 MW e al massimo 20 MW;
b. rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all’anno generata da combustibili fossili; e
c. ha utilizzato al di fuori dell’impresa l’elettricità supplementare prodotta.
2 Essa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se:
a. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO2;
b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c. non attua le misure in un’altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure;
e. attua le misure entro il 2020; su richiesta l’UFAM può prorogare questo termine di due anni;
f. redige un rapporto periodico per l’UFAM secondo l’articolo 72;
g. comunica all’UFAM eventuali differenze rispetto all’obbligo di investire secondo la lettera a, corredati da una motivazione e dall’indicazione delle misure correttive previste.
Art. 98a Rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione
1 Un’impresa che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che gestisce impianti di cogenerazione secondo l’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2, su richiesta ottiene per ogni impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 1 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.
2 L’impresa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità, se:
a. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
c. non attua le misure in un’altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure;
e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi; su richiesta l’UFAM può prorogare tale termine di due anni.
Art. 98b Domanda di rimborso per le restanti imprese che gestiscono impianti di cogenerazione
1 La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione dell’autorità esecutiva. Essa deve essere redatta nella forma richiesta dall’autorità esecutiva e contenere in particolare:
a. l’indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
b. indicazioni sulla potenza termica;
c. indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misurata di elettricità;
d. indicazioni sulle misure previste;
e. indicazioni sulla quantità e sul tipo di combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità sotto forma di registrazioni dell’entrata, dell’uscita e del consumo dei carburanti nonché delle scorte;
f. le fatture degli importi della tassa sul CO2 pagati;
g. la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne23;
h. l’aliquota della tassa sul CO2 applicata.
2 L’UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–d e inoltra la domanda all’AFD per la decisione.
3 Alla domanda di rimborso va inoltre allegato un rapporto di monitoraggio. Esso fornisce in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati.
Art. 98c Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno
preso un impegno di riduzione
1 La domanda di rimborso viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente.
23 RS … (FF 2016 6921)