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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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2 Il rimborso viene effettuato dall’AFD e comprende il 100 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

3 Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

Titolo prima dell’art. 104

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 104 Diritto ai contributi globali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, se:

a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 57–62 dell’ordinanza del … sull’energia24 (OEn);

b. le misure sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e

c. le misure sono attuate a livello intercantonale in modo armonizzato.

2 Non danno diritto all’ottenimento di contributi globali in particolare le misure:

a. attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano all’SSQE;

b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;

c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 105 Procedura

La procedura si basa sugli articoli 65, 66 e 69 OEn25, tenuto conto delle seguenti particolarità:

a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104;

b. l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne.

Art. 107 Versamento

I contributi globali ai Cantoni vengono versati annualmente.

Art. 108 Spese di esecuzione

1 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

2 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.

Art. 109 Comunicazione

1 L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

2 Il Cantone rende noto il programma di promozione nel Cantone stesso e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.

Art. 110 Rendiconto

1 Il rapporto viene redatto in base all’articolo 61 OEn26.

2 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 61 capoverso 3 OEn, il rapporto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

3 L’UFE trasmette il rapporto per conoscenza all’UFAM.

24 RS 730.01

25 RS 730.01

26 RS 730.01