Progetto
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine
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2 All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti:
j. la durata del progetto, del programma e dei singoli piani;
Art. 7 cpv. 1
1 La domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all'UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma, il rapporto di convalida e il contratto stipulato tra il richiedente e l'organismo di convalida.
Art. 10 cpv. 1 e 1bis
1 L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio, il relativo rapporto di verifica e il contratto stipulato tra il richiedente e l'organismo di convalida. Se necessario per il rilascio di attestati, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente.
1bis Esso decide sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 sul rilascio di attestati.
Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, e cpv. 3
1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:
c. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia6 (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
3Abrogato
Art. 12a cpv. 1 lett. d
1 Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che in aggiunta si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO2, sono rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni generate in Svizzera se:
d. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne7 per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
Art. 14 cpv. 2
2 Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Gli chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e di d'affari.
Titolo prima dell’art. 17
Capitolo 3: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17
1 Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero immatricolati per la prima volta.
2 Sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta; sono esclusi i veicoli la cui ammissione alla circolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.
3 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane8 (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all’estero.
4 Se il termine secondo il capoverso 2 crea disparità di trattamento tra gli importatori di veicoli già omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di veicoli non ancora omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può:
a. abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno;
b. fissare un numero minimo indispensabile di chilometri percorsi.
5 L’anno di riferimento è l’anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.
6RS … (FF 2016 6921)
7RS … (FF 2016 6921)