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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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Art. 18 Grande importatore

1 L’importatore di cui almeno 50 automobili sono stateimmatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell’anno di riferimento come grande importatore.

2 L’importatore di cui più di 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell’anno di riferimento come grande importatore.

Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore

1 L’importatore di cui al massimo 49 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi, come grande importatore.

2 L’importatore di cui al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’UFE di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi, come grande importatore.

3 Nel corrispondente parco veicoli nuovi sono conteggiati automobili e autofurgoni o trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento a partire dalla data di approvazione della domanda secondo il capoverso 1.

4 Se nell’anno di riferimento l’importatore ha immatricolato per la prima volta al massimo 49 automobili o 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo del corrispondente parco veicoli nuovi.

Art. 20 Piccolo importatore

L’importatore di cui al massimo 49 automobili o 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento e che nell’anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importatore, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell’anno di riferimento come piccolo importatore.

Art. 21 Costruttore

A seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta da un costruttore nell’anno precedente l’anno di riferimento, ad esso nell’anno di riferimento si applicano per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure per i piccoli importatori.

Art. 22 Raggruppamento di emissioni

1 Entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferimento, gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all’UFE una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.

2 Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

Titolo prima dell’art. 23

Sezione 3: Basi di calcolo

Art. 23 Documenti da trasmettere

1 Un veicolo importato da un grande importatore può essere immatricolato solamente dopo che sono stati resi noti i dati del veicolo necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione e il veicolo può essere attribuito a un parco veicoli nuovi del grande importatore. Per i veicoli privi dell’approvazione del tipo, il grande importatore deve trasmettere all’Ufficio federale delle strade (USTRA) antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo:

a. il rapporto di perizia compilato (modulo 13.20 A);

b. la richiesta di attestato; e

c. eventuali prove di cui all’articolo 25 capoverso 1.

2 Un veicolo importato da un piccolo importatore può essere immatricolato solamente dopo che il piccolo importatore ha trasmesso all’USTRA il rapporto di perizia compilato (modulo 13.20 A), la richiesta di attestato nonché eventuali prove di cui all’articolo 24 capoversi 2–4 o articolo 25 capoverso 1 e ha versato l’importo dell’eventuale sanzione dovuta secondo l’articolo 13 della legge sul CO2.

3 Se un importatore intende conteggiare un veicolo che ha importato nel parco veicoli nuovi di un altro grande importatore, deve comunicarlo all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato. La richiesta deve contenere la firma del grande importatore che riprende il veicolo.

Titolo prima dell’art. 24

Abrogato