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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 21 pagine

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Art. 111 Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull’articolo 62 OEn27.

Art. 111a

Abrogato

Titolo prima dell’art. 112

Sezione 1a: Sostegno a progetti per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Art. 112 Diritto ai contributi

1 Nell’ambito di progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2) possono essere concessi contributi per la ricognizione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici se sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato12.

2Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto.Essi sono stabiliti nell’allegato 12.

Art. 113 Domanda

1 Le domande per l’ottenimento di un contributo vengono presentate all’UFE.

2 Le domande possono essere presentate dopo che il progetto ha ottenuto in via definitiva le necessarie autorizzazioni e concessioni e che il suo finanziamento è garantito.

3 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente composto da un massimo di sei esperti, che valuta le domande secondo i requisiti dell’allegato 12 e trasmette una raccomandazione per la valutazione del progetto. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

4 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

Art. 113a Ordine di presa in considerazione

1 Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti , l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, a meno che risulti evidente che il progetto stesso non soddisfa i requisiti..

2 L’UFE comunica al richiedente che il proprio progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, per la verifica delle domande secondo l’articolo 113 l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 113b Restituzione

1 Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi28 (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali dimostrare a posteriori che i sussidi non sarebbero stati necessari.

2 In caso di utilizzo del progetto per altri scopi, è richiesta la restituzione dei contributi versati solo se con tale utilizzo viene conseguito un utile.

3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

a. tipo di utilizzazione previsto;

b. rapporti di proprietà e responsabili;

c. eventuali utili e loro entità.

Art. 119 cpv. 1

1 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l’anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate due anni prima secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2.

Art. 120 cpv. 1

1 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota per la popolazione delle risorse non impiegate secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

Art. 124 cpv. 1

1 La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all’economia per l’anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima delle risorse non

27 RS 730.01

28 RS 616.1