Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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sono state informate. Devono essere fondamentalmente corretti e non possono essere conservati oltre il tempo necessario. Inoltre, possono essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato. I dati raccolti devono essere protetti dall’accesso non autorizzato o casuale nonché contro la perdita. L’opinione pubblica deve essere informata della raccolta e dell’impiego dei dati. Infine, le persone i cui dati sono trattati hanno il diritto all’accesso e alla rettifica dei propri dati.
Così come quello con Singapore, anche l’Accordo con Hong Kong deve essere integrato con una notifica contenente le condizioni richieste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati. Tale notifica ha un contenuto simile a quella riguardante Singapore. A differenza di quanto convenuto con Singapore, nell’Accordo con Hong Kong si fa però soltanto riferimento alla notifica. Questa sarà presentata separatamente in un secondo momento (cfr. n. 3.2 alla fine). In questo contesto anche Hong Kong comunicherà le condizioni che la Svizzera dovrà adempiere nell’ambito della protezione dei dati.
3.3 Regolarizzazione del passato a Hong Kong
Hong Kong non dispone di un programma specifico per regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati, ma riduce notevolmente le multe in caso di denuncia volontaria e completa. Se la dichiarazione dello stipendio o del patrimonio è omessa e non è stata ancora avviata alcuna indagine o ispezione, le imposte sanzionatorie ammontano al 10 per cento delle imposte non pagate qualora la dichiarazione sia stata omessa per la prima volta. Qualora si trattasse della seconda o terza omissione nell’arco di cinque anni, le imposte sanzionatorie ammontano rispettivamente al 20 e al 35 per cento delle imposte non pagate. Queste aliquote d’imposta si applicano soltanto alle dichiarazioni semplicemente e involontariamente omesse e, in casi gravi, possono aumentare fino al 100 per cento. La denuncia è considerata completa anche se l’indagine è già in corso ma il contribuente è disposto a cooperare. In proposito Hong Kong distingue tre categorie di dichiarazioni omesse o false:
(A) Intentional disregard (dichiarazione omessa intenzionalmente, ad es. contraffacendo docu-
menti);
(B) Recklessness (dichiarazione omessa per noncuranza, ad es. non conteggiando le vendite, ma
anche per grave negligenza);
(C) Failure to exercise reasonable care (dichiarazione omessa per mancanza della necessaria dili-
genza, ad es. mancata dichiarazione del pagamento una tantum di una provvigione).
Nel caso di una denuncia completa le consuete imposte sanzionatorie ammontano al 15 per cento per la categoria (A), al 10 per cento per la categoria (B) e al 5 per cento per la categoria (C). Queste percentuali sono comunque valori di riferimento e variano in funzione delle situazioni concrete. Ad esempio, viene considerato anche il livello d’istruzione di una persona oppure la sua volontà di collaborare. Questi fattori possono essere tuttavia considerati fino a uno scostamento massimo del 25 per cento rispetto all’aliquota standard. Tale soglia può essere superata solo in casi eccezionali17.
3.4 Accesso al mercato
Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da uno spiccato orientamento internazionale, l’attività transfrontaliera e la salvaguardia dell’accesso ai mercati esteri rivestono un’importanza particolare.
Nel dialogo con i principali Paesi partner la Svizzera aspira dunque a creare condizioni ottimali, il che implica anche la conclusione di accordi sulle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere, ove auspicabile e possibile.
Negli ultimi dieci anni le relazioni con Hong Kong sono state dunque intensificate nell’intento di rafforzare la collaborazione e le condizioni quadro delle operazioni transfrontaliere. L’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina18, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, comprende dunque principi di carattere generale sul commercio di servizi finanziari. Il 2 dicembre 2016 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) hanno inoltre siglato un accordo di cooperazione che incentiva il reciproco accesso al mercato per gli offerenti di fondi. In virtù di tale accordo, i gestori svizzeri hanno ottenuto con effetto immediato la possibilità di amministrare a Hong Kong investimenti collettivi di capitale distribuiti a investitori ordinari. A
17Per ulteriori informazioni: http://www.ird.gov.hk/eng/pol/ppo.htm.