Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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Ai sensi degli Accordi con Singapore e Hong Kong, una parte contraente può sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell’altra parte se l’Accordo non è o non è stato rispettato in misura significativa oppure se una consultazione di cui alla sezione 6 o all’articolo 6 non ha portato a un risultato adeguato. La parte contraente che intende sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell’altra parte ai sensi del presente Accordo deve comunicarlo per scritto all’altra parte. Ad esempio, l’inosservanza delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono giustificare la sospensione dello scambio di informazioni ai sensi degli Accordi (n. 2 e n. 3).
Gli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong possono essere denunciati dalle parti contraenti osservando un termine di 12 mesi. Tutte le informazioni ricevute nell’ambito degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi della sezione 5 o dell’articolo 5 anche in caso di denuncia (n. 3 e n. 4).
5.4 Commento al verbale concordato con Singapore
In occasione della firma dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e Singapore, le delegazioni dei due Stati hanno preso nota della Dichiarazione congiunta del Dipartimento federale delle finanze e dell’Autorità monetaria di Singapore (cfr. n. 3.4). La delegazione di Singapore ha inoltre confermato che Singapore è in grado di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite nella notifica della Svizzera. In termini di contenuto le disposizioni di tutela elvetiche prevedono un diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera. È altresì previsto un diritto di ricorso qualora l’uso errato dei dati personali trasmessi cagioni un danno. Inoltre, le disposizioni di tutala contengono direttive concernenti la sicurezza dei dati, la conservazione dei dati e l’uso delle informazioni trasmesse. A livello materiale le disposizioni di tutela corrispondono a quelle depositate presso l’OCSE il 4 maggio 2017 nell’ambito dell’Accordo SAI23 in forma di notifica sulla protezione dei dati. Contrariamente alla notifica fatta dalla Svizzera nel quadro del MCAA, la notifica integrata nell’Accordo con Singapore non menziona esplicitamente il divieto di utilizzare i dati scambiati in procedimenti che potrebbero comportare la pena di morte o altre pene (ad es. la tortura). Ciononostante questa tematica è stata discussa apertamente durante i negoziati. Singapore ha osservato che garanzie di questo tipo non sarebbero opportune poiché il diritto fiscale singaporiano non prevede le sanzioni citate. Le autorità singaporiane hanno inoltre segnalato che le notifiche discusse con gli Stati partner dell’UE con i quali Singapore aveva già concluso accordi sullo scambio automatico di informazioni non contenevano disposizioni in materia e che non intendevano concedere alla Svizzera garanzie supplementari rispetto a quelle accordate agli Stati membri dell’UE. Sebbene a Singapore la pena di morte non sia stata formalmente abolita per determinati crimini nel quadro delle negoziazioni, le autorità competenti di questo Stato hanno confermato per scritto, su richiesta della Svizzera, che le sanzioni previste nell’Income Tax Act per reati fiscali si limitano esclusivamente a pene pecuniarie e/o di detenzione.
Quanto precede si applica per analogia alle notifiche che si scambieranno la Svizzera e Hong Kong in relazione alle misure di tutela che dovranno essere rispettate reciprocamente dopo la firma dell’Accordo con Hong Kong. Hong Kong ha abolito la pena di morte nel 1993. Inoltre le autorità competenti di questa Regione hanno confermato al DFF per scritto che le informazioni relative ai conti non potranno essere utilizzate in procedimenti che comportano la pena di morte o altre pene disumane.
6 Ripercussioni degli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in
23 RU 2017 3533