Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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(1) Informazioni ai fini dell’identificazione (lett. a)
Servono a identificare il titolare di conto o le persone che esercitano il controllo sul conto da parte dello Stato destinatario. Per le persone fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita per la Svizzera e Hong Kong (ma non per Singapore), se l’istituto finanziario svizzero o hongkonghese rileva tale informazione. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo e il numero o i numeri d’identificazione fiscale.
(2) Informazioni concernenti il conto (lett. b e c)
Servono a identificare il conto e l’istituto finanziario che lo detiene. Vengono scambiati il numero di conto, il nome ed eventualmente il numero d’identificazione dell’istituto finanziario tenuto alla comunicazione.
(3) Informazioni finanziarie (lett. d–g)
Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, conto di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. Le informazioni finanziarie comprendono gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi generati da determinati prodotti assicurativi, i proventi derivanti dall’alienazione di valori patrimoniali e altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto o a pagamenti effettuati sul conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell’anno, in luogo del saldo viene comunicata la chiusura del conto.
Sezione 3/Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni
Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2 dell’Accordo con Singapore e all’articolo 2 dell’Accordo con Hong Kong, secondo i numeri 1 e 2 l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni. Per la Svizzera la materia è disciplinata all’articolo 22 OSAIn. Inoltre, deve essere indicata la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
Il numero 3 prevede lo scambio di informazioni a partire dal 2018. A tal fine si rende necessaria l’applicazione provvisoria degli Accordi (cfr. n. 8.5). Le informazioni devono essere dunque raccolte ogni anno a partire dal 2018 e scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro la fine di settembre del 2019.
I numeri 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni devono essere scambiate in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»). Inoltre, le autorità competenti devono concordare uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello di diritto internazionale.
Sezione 4/Articolo 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione dell’Accordo
La sezione 4 dell’Accordo con Singapore e l’articolo 4 dell’Accordo con Hong Kong disciplinano la collaborazione tra le autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da parte di un istituto finanziario tenuto alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e ad adottare le misure previste dal diritto interno, in particolare nei confronti dell’istituto finanziario inadempiente. Le misure di controllo che la competente autorità svizzera è tenuta ad adottare e le conseguenze penali risultano dagli articoli 32 e seguenti LSAI (violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica; infrazioni a decisioni dell’autorità; infrazioni commesse nell’azienda; falsa autocertificazione). La collaborazione avviene tra autorità competenti. Gli Accordi con Singapore e Hong Kong non prevedono un contatto diretto tra l’autorità competente di uno Stato e un istituto finanziario tenuto alla comunicazione di un altro Stato.