Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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al modello FATCA 1 (scambio reciproco di dati) sono state anch’esse avviate7.
Affinché la Svizzera possa limitare i rischi per la sua piazza finanziaria e adempiere gli impegni assunti nel 2014 in merito all’attuazione degli standard internazionali nell’ambito della trasparenza fiscale, essa deve ampliare rapidamente la sua rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. A tal fine, il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019. L’Assemblea federale delibererà in merito all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori nella sessione autunnale e invernale 20178.
1.2 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong
Per il settore finanziario svizzero la creazione di un quadro globale di parità di condizioni concorrenziali (level playing field) riveste un’importanza fondamentale, pertanto l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti è considerata prioritaria. Singapore e Hong Kong sono due delle principali piazze finanziarie mondiali che intraprendono sforzi considerevoli per garantire l’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard globale e che quindi riescono a posizionarsi con successo sul mercato internazionale. Per la Svizzera è importante includere al più presto queste piazze finanziarie nella rete di Stati partner e attuare lo scambio automatico di informazioni con entrambi i Paesi a partire dal 2018/2019. La proposta di attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong permette inoltre di allineare il progetto con la strategia del Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale.
Inizialmente Singapore e Hong Kong avevano scelto la via bilaterale per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. I due Stati hanno dunque stipulato Accordi bilaterali in materia (cfr. n. 3.1 e 4.1). Anche tra la Svizzera e Singapore così come tra la Svizzera e Hong Kong lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto mediante un trattato internazionale bilaterale, che può avere come base la Convenzione sull’assistenza amministrativa o una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Questi atti contengono i principi per lo scambio di informazioni. In mancanza di trattati analoghi, è possibile stipulare anche accordi sui generis che contengano le basi giuridiche per lo scambio di informazioni in generale e per lo scambio automatico di informazioni in particolare. È il caso, ad esempio, dell’Accordo concluso con l’UE. In Svizzera simili trattati internazionali necessitano dell’approvazione del Parlamento e sottostanno a referendum facoltativo.
Con Singapore lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa, in vigore per Singapore dal 2016. Secondo l’articolo 6 di tale Convenzione, due o più Parti possono convenire di scambiarsi informazioni su base automatica. A tal fine occorre tuttavia un’ulteriore convenzione. L’Accordo SAI è sinora l’unico accordo multilaterale che si fonda su questo articolo. Anche l’Accordo con Singapore è stato concluso in virtù dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e si fonda sul modello di convenzione bilaterale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE.
Hong Kong non ha sottoscritto l’Accordo SAI, più precisamente la Cina non ha ancora esteso a Hong Kong l’applicabilità della Convenzione sull’assistenza amministrativa, ragione per cui attualmente lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato sulla base di accordi multilaterali. L’articolo 25 della vigente Convenzione del 4 ottobre 20119 tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie
7Gli Stati Uniti attuano lo scambio automatico di informazioni in base alla loro normativa (Foreign Account Tax
Compliance Act, FATCA) e a tal fine concludono con gli Stati partner cosiddetti accordi intergovernativi (Intergovernmental Agreement, IGA), in virtù dei quali lo scambio di dati avviene su base reciproca (modello 1A) o non reciproca (modello 1B: le informazioni relative ai conti vengono trasmesse dall’autorità fiscale estera all’autorità fiscale statunitense; modello 2: le informazioni relative ai conti vengono trasmesse dagli istituti finanziari esteri direttamente all’autorità fiscale statunitense).
8Per maggiori informazioni su questi Stati partner si veda il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno
2017 concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con
41 Stati partner dal 2018/2019.