Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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passiva (Non-Financial Entity», NFE) avente una o più persone oggetto di comunicazione nei confronti di un altro Stato che esercitano il controllo. L’espressione «conto oggetto di comunicazione singaporiano, hongkonghese o svizzero» si riferisce a un «conto oggetto di comunicazione» adattato alle esigenze della Svizzera, di Singapore o di Hong Kong (lett. h–j).
L’espressione «persona tenuta alla comunicazione» designa una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario tenuto alla comunicazione come residente secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni (lett. k–l).
Alla voce «numero d’identificazione fiscale» è riportata la definizione specifica per Paese. Per la Svizzera è precisato che, nel caso delle persone fisiche, è il numero d’assicurato AVS (NAVS 13) e, nel caso delle persone giuridiche, il numero d’identificazione delle imprese (IDI) (lett. m–o).
L’espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» («Common Reporting Standard») si riferisce allo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20, così come viene attuato nei rispettivi ordinamenti giuridici delle parti contraenti. Nell’Accordo con Singapore ciò è esplicitamente menzionato nella definizione, nell’Accordo con Hong Kong nel preambolo (cfr. commento al preambolo nel n. 5.2). Dal punto di vista del contenuto gli Accordi non presentano alcuna differenza in proposito. Per la Svizzera il Common Reporting Standard è equivalente all’allegato contenuto nell’Accordo SAI nella versione pubblicata nella Raccolta sistematica del diritto federale e quindi è parte integrante della legislazione svizzera. Gli Accordi disciplinano il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE, così come è stato attuato nella legislazione nazionale delle parti contraenti. Lo standard globale lascia agli Stati che lo attuano diverse possibilità di scelta. Con il rimando alle legislazioni nazionali tali possibilità sono contemplate anche negli Accordi. Ciò garantisce che la Svizzera eserciti tali possibilità di scelta nei confronti di Singapore e Hong Kong in uguale misura e possa così attuare uniformemente lo standard globale dell’OCSE con tutti gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni (lett. p).
Il numero 2 stabilisce che ogni termine non definito negli Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sarà interpretato secondo la legislazione della parte contraente che applica l’Accordo nel caso concreto, quindi per Singapore secondo il diritto nazionale in vigore, per Hong Kong come previsto dal diritto interno e per la Svizzera secondo la legislazione svizzera. Il significato deve corrispondere a quello stabilito nello standard comune di comunicazione di informazioni. Le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) conclusi dalla Svizzera, l’Accordo SAI e la Convenzione sull’assistenza amministrativa contengono disposizioni analoghe.
Sezione 2/Articolo 2 Oggetto dello scambio di informazioni
La sezione 2 dell’Accordo con Singapore e l’articolo 2 dell’Accordo con Hong Kong stabiliscono le informazioni da scambiare. Queste devono essere raccolte conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni e devono essere scambiate ogni anno automaticamente con lo Stato partner.
Il numero 1 stabilisce l’obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Tali informazioni devono essere scambiate ogni anno automaticamente tra l’autorità competente di Singapore o Hong Kong e la Svizzera. Nel caso di Singapore si rimanda agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e nel caso di Hong Kong all’articolo 25 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI Svizzera−Hong Kong): per l’Accordo con Singapore l’articolo 6 costituisce la base giuridica di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni, mentre l’articolo 22 contiene le prescrizioni sull’obbligo del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica lo scopo per cui le informazioni scambiate possono essere utilizzate (principio di specialità). L’Accordo con Hong Kong rappresenta una base giuridica a sé stante di diritto internazionale per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. L’articolo 25 della CDI Svizzera–Hong Kong contiene le prescrizioni applicabili relative all’obbligo del segreto nonché il principio di specialità (art. 25 par. 2 CDI Svizzera–Hong Kong) ai quali viene fatto riferimento nell’Accordo bilaterale.
Il numero 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Tali informazioni possono essere riassunte in tre categorie: