Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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In virtù della CDI (e, nel caso di Singapore, anche della Convenzione sull’assistenza amministrativa) Singapore e Hong Kong possono presentare domanda di assistenza amministrativa alla Svizzera sulla base dei dati ottenuti in futuro grazie allo scambio automatico di informazioni.
Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.
8.3 Referendum
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200228 sul Parlamento (LParl) sono considerate norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. L’unico criterio determinante nel valutare l’importanza di una disposizione è sapere se un particolare contenuto normativo degli Accordi debba essere sancito a livello di legge se fosse emanato nel diritto interno (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.). Gli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong comprendono dunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto. I decreti federali che approvano gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong sottostanno dunque a referendum facoltativo.
8.4 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli altri atti del Parlamento devono essere emanati sotto forma di decreto federale. Le presenti decisioni del Parlamento sottostanno a referendum facoltativo.
8.5 Applicazione anticipata degli Accordi
Singapore e Hong Kong confermano l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera nel 2018 per rispettare gli impegni politici assunti a livello internazionale. A causa dell’onerosa procedura interna di approvazione, per la Svizzera non è possibile porre in vigore gli Accordi per quella data, a meno che non si applichi la procedura speciale relativa all’applicazione provvisoria dell’Accordo.
L’articolo 7b LOGA prevede che il Consiglio federale può decidere l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale che deve essere approvato dall’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere (cfr. art. 7b cpv. 1bis LOGA). Inoltre, conformemente all’articolo 7b capoverso 2 LOGA deve sottoporre all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione entro sei mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria che altrimenti cessa per legge dopo sei mesi. La creazione di un’ampia rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è una condizione importante affinché la Svizzera possa adempiere tempestivamente gli impegni politici assunti nei confronti del Forum globale. L’applicazione provvisoria degli Accordi con Singapore e Hong Kong serve quindi a tutelare importanti interessi della Svizzera.
Nell’ambito della consultazione prevista dall’articolo 152 capoverso 3bis LParl, le Commissioni dell’economia e dei tributi delle Camere federali hanno approvato l’applicazione provvisoria dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong nel mese di giugno del 2017.
Ne consegue che il messaggio del Consiglio federale sui decreti federali concernenti l’approvazione degli Accordi deve essere sottoposto alle Camere federali al più tardi entro il 30 giugno 2018, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7b LOGA. A condizione che siano approvati dalla Camera prioritaria nella sessione autunnale 2018 e dalla seconda Camera nella sessione invernale, i due Accordi possono essere ratificati allo scadere del termine di referendum nella primavera del 2019. In tal modo lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sarà attivato già all’inizio del 2018 sulla base dell’applicazione provvisoria dell’Accordo, anche se quest’ultimo potrà entrare formalmente in vigore soltanto in un secondo tempo.
28 RS 171.10