Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine

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materia di personale necessari per l’introduzione dello scambio automatico erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI.24 Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull’attivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico (onboarding process) e pertanto, al momento, non è possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Le comunicazioni inviate dalla Svizzera verso l’estero possono determinare minori introiti per Confederazione e Cantoni (riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dall’imposta preventiva). Viceversa, l’elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni comporta un potenziale aumento delle entrate per Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che cittadini svizzeri detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all’attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che saranno raccolte dagli istituti finanziari tenuti alla comunicazione nel 2018 saranno scambiate con Singapore e Hong Kong, per la prima volta, nel 2019. Le autorità cantonali competenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong entro la prima trasmissione di dati nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unicamente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall’estero all’AFC nel quadro degli accordi applicabili.

6.3 Ripercussioni per l’economia

In riferimento ai presenti Accordi è opportuno sottolineare che con Singapore e Hong Kong si sono impegnate a introdurre lo scambio automatico di informazioni due delle principali piazze finanziarie concorrenti a livello mondiale e che ciò contribuisce a dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni (level playing field). L’attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong a partire dal biennio 2018/2019 mira al rafforzamento della credibilità e dell’integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale, all’ottimizzazione della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e al miglioramento dell’accesso ai mercati target rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello transfrontaliero. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong non comporta svantaggi concorrenziali per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Al contrario, l’estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni a queste piazze finanziarie concorrenti fa sì che due importanti attori sul piano internazionale si impegnino a recepire e attuare lo standard globale, ciò che contribuisce a consolidare ulteriormente il level playing field. Importanti vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile e il capitale umano, acquisteranno in futuro un peso maggiore, che dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, nell’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner si dovrà tenere conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sugli istituti finanziari svizzeri. In linea di massima non si può escludere che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri porti a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovreb-

24 Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare 5980 seg.