Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine

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dell’accesso al mercato. I negoziati con Hong Kong sono iniziati in luglio del 2016 e si sono conclusi in giugno del 2017. Hong Kong e la Svizzera hanno firmato l’Accordo bilaterale il 13 ottobre 2017.

2 Attuazione dello scambio automatico di informazioni a Singapore

2.1 Creazione delle necessarie basi giuridiche a Singapore

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, Singapore ha intrapreso diverse misure per attuare lo standard globale dell’OCSE. A tal fine ha armonizzato la sua procedura con quella delle sue dirette concorrenti, ovvero le piazze finanziarie di Emirati arabi uniti, Hong Kong, Lussemburgo e Svizzera. Lo Stato di Singapore si è impegnato nei confronti del Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 e a scambiare i dati per la prima volta nel 2018. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per Singapore è in vigore dal 1° maggio 2016. La necessaria legislazione nazionale di attuazione è entrata in vigore a Singapore il 1° gennaio 2017 (The Income Tax [International Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation 2016 [«Regulations»])11. Dal 1° gennaio 2017 gli istituti finanziari di Singapore raccolgono informazioni relative ai conti di tutte le persone fiscalmente residenti all’estero. Inizialmente Singapore aveva optato per la via bilaterale e, sino a oggi, ha stipulato Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con 23 Stati e territori (Australia, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Guernsey, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Sudafrica, Regno Unito). Il 21 giugno 2017 Singapore ha firmato l’Accordo SAI.

2.2 Confidenzialità e sicurezza dei dati a Singapore

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Singapore. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li giudica adeguati.

Il 9 dicembre 2014 Singapore ha concluso con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 1B (scambio non reciproco di informazioni), entrato in vigore il 28 marzo 2015. Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Singapore, in quanto FATCA IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre del 2013, nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Singapore. Quasi tutti gli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale e le CDI conclusi da Singapore contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste clausole, l’Income Tax Act (sezioni 6 e 105J)12 prevede severe prescrizioni sulla confidenzialità per i dipendenti dell’IRAS. Periodicamente l’Internal Audit Division svolge controlli interni per verificare l’osservanza di tali norme, le cui violazioni sono punite molto severamente.

Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati vengono trattati , la verifica condotta dal DFF consente di concludere che ai fini dello scambio automatico di informazioni Singapore dispone di una legislazione adeguata, che consiste nel Personal Data Protection Act (PDPA)13, una legge emanata nel biennio 2013/2014. Questa legge, che è considerata esemplare per la protezione dei dati in Asia, contiene principi fondamentali nell’ambito del diritto sulla protezione dei dati (consenso degli interessati al trattamento dei propri dati, limitazione dello scopo delle raccolte di dati, obbligo di notifica, diritto alla correttezza dei dati, misure di tutela per le raccolte di dati, limitazioni alla conservazione dei dati, diritto delle persone interessate ad accedere ai dati e a correggerli, limitazioni alla trasmissione di dati, trasparenza) e accorda ampi diritti alle persone di cui sono trattati i dati, in particolare il diritto all’accesso e alla rettifica

11 L’atto può essere scaricato alla pagina: https://www.iras.gov.sg/IRASHome/CRS/.

12 L’ITA può essere scaricato alla pagina: http://statutes.agc.gov.sg.

13 Il PDPA può essere scaricato alla pagina: https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview.