Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Compendio
Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 38 Stati e territori. Un primo scambio delle informazioni che devono essere comu-
nicate in relazione ai conti avverrà nel 2018. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 41 Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni sarà
introdotto a partire dal 2018 con un primo scambio di dati nel 2019. Il presente progetto consentirà alla Svizzera di estendere la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di infor-
mazioni anche alle piazze finanziarie concorrenti asiatiche di Singapore e Hong Kong. Situazione iniziale
Allo stato attuale, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong necessita di una configurazione giuridica diversa da quella applicata ai summenzionati 41 Stati e territori, dal momento che Singapore ha firmato da poco l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI), ovvero il 21 giugno 2017. Poiché la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) era già stata posta in vigore, Singapore dispone ora delle basi giuridiche necessarie per introdurre lo scambio automatico di informazioni sul piano multilaterale. Tuttavia, a causa delle sue procedure interne di approvazione, la Svizzera non ha più la possibilità di includere Singapore nell’elenco degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI a partire dal 2018/2019. Lo scambio automatico di informazioni dovrà dunque essere introdotto mediante uno specifico trattato bilaterale. Le stesse considerazioni valgono per Hong Kong che, pur non avendo ancora firmato né la Convenzione sull’assistenza amministrativa né l’Accordo SAI, considera la via multilaterale una possibile opzione per il futuro.
Lo scambio automatico di informazioni con Singapore sarà introdotto in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Secondo l’articolo 6 della Convenzione, due o più Parti possono convenire di scambiarsi automaticamente le informazioni relative a conti finanziari. L’Accordo bilaterale con Singapore rappresenta una convenzione di questo tipo.
Sebbene i principi dello scambio automatico di informazioni siano disciplinati nell’articolo 25 della vigente Convenzione tra la Svizzera e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, tale disposizione non costituisce una base giuridica sufficiente per un’introduzione vincolante dello scambio automatico di informazioni con Hong Kong. Per questo motivo è necessario creare una base giuridica a sé stante di diritto internazionale sotto forma di uno specifico accordo bilaterale per lo scambio automatico di informazioni. Entrambi gli Accordi bilaterali necessitano dell’approvazione del Parlamento e sottostanno a referendum facoltativo.
Singapore e Hong Kong adempiono i requisiti dell’OCSE riguardanti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale. Gli aspetti concernenti il diritto sulla protezione dei dati saranno trattati in una notifica separata. Inoltre, Singapore e Hong Kong mettono a disposizione dei loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati. Singapore ha un programma specifico che, in caso di denuncia volontaria, non prevede l’applicazione di imposte sanzionatorie e sanzioni penali. Hong Kong non ha alcun programma specifico, ma riduce notevolmente le multe in caso di denuncia volontaria e completa.
Contenuto del progetto
In termini di contenuto, entrambi gli Accordi recepiscono lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Sono quindi sostanzialmente identici, tuttavia esistano alcune differenze. Hong Kong non è uno Stato, bensì una Regione amministrativa speciale, per cui l’Accordo, così come la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ha dovuto essere stipulato con il Governo di Hong Kong. Inoltre Hong Kong, a differenza di Singapore, comunicherà alla Svizzera anche le disposizioni in materia di protezione dei dati che i suoi Stati partner devono rispettare. La Svizzera comunica sia a Singapore sia a Hong Kong le sue disposizioni in materia di protezione dei dati che lo Stato partner sarà tenuto a osservare. Nel caso di Singapore ciò è avvenuto già all’atto della firma dell’Accordo, per Hong Kong la