Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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Inoltre si fa riferimento all’impegno delle parti contraenti ad applicare il loro diritto in materia di protezione dei dati anche in relazione alle informazioni scambiate e a informarsi reciprocamente in merito alle modifiche di tale legislazione e sulla pertinente prassi di attuazione.
Nel preambolo è altresì sancito che la legislazione delle parti contraenti deve essere adeguata periodicamente per tenere conto delle modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni. Una volta che ha adottato tali adeguamenti, la parte contraente deve basarsi sempre sulla versione più aggiornata dello standard comune di comunicazione di informazioni, come esplicitamente menzionato nell’Accordo con Hong Kong. Nell’Accordo con Singapore il rimando si trova nelle definizioni (cfr. commento alla sezione 1 lett. p contenuto nel n. 5.3). L’OCSE è l’organo competente per convenire adeguamenti allo standard comune di comunicazione di informazioni.
5.3 Commento alle singole disposizioni degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni
Sezione 1/Articolo 1 Definizioni
Il numero 1 contiene una serie di definizioni in conformità al Modello di accordo tra autorità competenti19, ovvero all’Accordo SAI, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE.
«Singapore» sta per Repubblica di Singapore. Con «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» («Hong Kong») si intendono i territori in cui è applicabile il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (lett. a).
Con «Svizzera» si intende la Confederazione svizzera (lett. b).
Con «parte contraente» è inteso lo Stato di Singapore o la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la Svizzera, per i quali entreranno in vigore i presenti Accordi di cui sono i firmatari. Questa definizione tiene conto del fatto che l’Accordo è un trattato internazionale e pertanto deve essere firmato e approvato dai rispettivi organi competenti di Singapore o Hong Kong e della Svizzera. A differenza di Singapore, Hong Kong è una Regione amministrativa della Repubblica popolare di Cina e non è uno Stato indipendente20. La prassi consolidata del diritto internazionale riconosce la facoltà di concludere contratti a Stati membri se il corrispondente Stato sovraordinato ha concesso loro l’autorizzazione. In virtù della cosiddetta «Basic Law», Hong Kong può concludere accordi a proprio nome con Stati esteri nei settori dell’economia, del commercio, della finanza e delle valute, comprese Convenzioni per evitare le doppie imposizioni oppure il presente Accordo sullo scambio automatico di informazioni21 (lett. c).
L’espressione «autorità competente» designa, per ciascuna parte contraente, l’autorità competente o il suo rappresentante autorizzato, responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente Accordo (lett. d). Per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato (lett. d).
Con «istituto finanziario» di uno Stato si intende, per il rispettivo Stato, (i) qualsiasi istituto finanziario residente nello Stato, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori dello Stato, e (ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente nello Stato, se la succursale è situata nello Stato in questione (lett. e e f).
L’espressione «istituto finanziario tenuto alla comunicazione» designa qualsiasi istituto finanziario singaporiano, hongkonghese o svizzero che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione (lett. g).
Con «conto oggetto di comunicazione» si intende un conto finanziario gestito da un istituto finanziario tenuto alla comunicazione che sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni. Il conto è detenuto da una o più persone che, nei confronti di un altro Stato, sono oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria
19 Allegato 1, Multilateral Model Competent Authority Agreement dell’OCSE (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing.
20 Di seguito «Stato» designa comunque anche Hong Kong.
21 Cfr. in proposito il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2011 concernente l’approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong, pag. 5 (FF 2012 1).