Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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Sezione 5/Articolo 5 Confidenzialità e protezione dei dati personali
La sezione 5 dell’Accordo con Singapore si orienta sostanzialmente alle disposizioni in materia di confidenzialità, protezione dei dati e segreto contenute nella Convenzione sull’assistenza amministrativa. A sua volta, l’articolo 5 dell’Accordo con Hong Kong si orienta alla CDI Svizzera–Hong Kong.
Secondo il numero 1, le informazioni ricevute da Singapore o dalla Svizzera ai sensi del presente Accordo bilaterale devono essere trattate in modo confidenziale e protette come le informazioni che Singapore o la Svizzera ha ricevuto in virtù del suo diritto interno. L’autorità competente dello Stato che trasmette le informazioni può comunicare allo Stato ricevente quali tutele previste dal proprio diritto nazionale o interno devono essere osservate anche da quest’ultimo al fine di garantire il grado richiesto di protezione dei dati. In occasione della firma dell’Accordo bilaterale tra la Svizzera e Singapore, quest’ultimo ha preso atto delle disposizioni previste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati e ha rinunciato a notificare le proprie tutele. Nel caso di Hong Kong, tali disposizioni saranno comunicate dopo la firma dell’Accordo sotto forma di notifica (cfr. commento all’art. 7 par. 2 lett. b). Anche Hong Kong comunicherà alla Svizzera le misure di tutela che il nostro Paese dovrà rispettare. Il numero 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e di disfunzionamento delle misure di tutela. Allo Stato interessato devono essere inoltre notificate le sanzioni inflitte e le misure correttive applicate.
Sezione 6/Articolo 6 Consultazioni e modifiche
In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore o Hong Kong, su richiesta di una delle parti contraenti sono previste consultazioni tra le autorità competenti atte a garantire l’adempimento dell’Accordo (n. 1).
Gli Accordi con Singapore e Hong Kong possono essere modificati con un Protocollo di modifica. Ciò può rendersi necessario in seguito a modifiche dello standard globale dell’OCSE o ad altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell’Accordo stesso. In Svizzera tali modifiche sono soggette alle norme applicabili alla modifica dei trattati internazionali. Gli Accordi disciplinano il momento a partire dal quale tali modifiche entrano in vigore nel rapporto bilaterale (n. 2).
Sezione 7/Articolo 7 Durata degli Accordi
Gli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong saranno applicati provvisoriamente dal 1° gennaio 2018 (cfr. n. 8.5). All’applicazione provvisoria può essere posta fine mediante comunicazione scritta (notifica) unilaterale. La fine dell’applicazione provvisoria ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica. Nello stesso giorno tutti gli obblighi derivanti dall’Accordo si estinguono (n. 1). Questa procedura corrisponde ai principi riconosciuti di diritto internazionale, così come definiti dall’articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196922 sul diritto dei trattati.
Ciascuna parte contraente notifica all’altra parte contraente la conclusione delle procedure interne di approvazione. Gli Accordi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ultima di queste notifiche (sezione 7 n. 1 dell’Accordo con Singapore e art. 7 n. 2 lett. a dell’Accordo con Hong Kong).
L’Accordo con Hong Kong prevede altre notifiche. Con la notifica della conclusione delle procedure interne di approvazione, Hong Kong e la Svizzera si comunicano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l’applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica. Dal momento che entrambi gli Accordi entreranno provvisoriamente in vigore dal 2018, per i conti preesistenti e i nuovi conti sono rilevanti i dati al 31 dicembre 2017 e al 1° gennaio 2018. I termini riguardanti gli obblighi di verifica si basano sull’articolo 11 LSAI e decorrono dall’inizio dell’applicazione provvisoria. Inoltre, la Svizzera e Hong Kong si notificano le prescrizioni sulla protezione dei dati personali richieste dal diritto nazionale o interno (n. 2 lett. b) e confermano che possono essere rispettate (n. 2 lett. d) (cfr. commento all’art. 5). Infine, la Svizzera e Hong Kong si notificano l’istituzione di misure adeguate volte a garantire la confidenzialità e la protezione dei dati personali conformemente all’Accordo (n. 2 lett. c).
22 RS 0.111