Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine
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bero essere soddisfatte. Grazie alla continua estensione della trasparenza fiscale e alle possibilità offerte di regolarizzare il passato fiscale negli Stati di residenza dei clienti di istituti finanziari svizzeri, gli averi non dichiarati sono da tempo in calo.
6.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente
Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per la società e l’ambiente.
7 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201625 sul programma di legislatura 2015– 2019. L’osservanza delle norme internazionali in materia fiscale, in particolare di quelle relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
I due progetti di decreti federali concernenti l’approvazione degli Accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong si basano sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)26 che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’approvazione dei trattati internazionali spetta all’Assemblea federale, ad esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA). Gli Accordi sullo scambio di informazioni con Singapore e Hong Kong sono trattati internazionali la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale. Della loro approvazione è dunque competente l’Assemblea federale.
8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è conforme allo standard globale dell’OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è attuato sulla base di accordi bilaterali, che considerano pienamente gli standard dell’OCSE e, quindi, sono strumenti ad esso conformi per introdurre lo scambio automatico di informazioni. Conformemente alla prassi consolidata, gli accordi sullo scambio di informazioni sono stipulati fondandosi su un accordo di base, di norma sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa o su un accordo bilaterale. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore avviene in base alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. La CDI Svizzera–Singapore non è toccata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
Nel caso di Hong Kong, l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni costituisce una base giuridica di diritto internazionale a sé stante che fa puntuale riferimento alla CDI Svizzera-Hong Kong. Le clausole di assistenza amministrativa nelle CDI stipulate dalla Svizzera prevedono soltanto lo scambio di informazioni su domanda che si orienta allo standard globale dell’OCSE. Nel protocollo di ogni convenzione una specifica disposizione stabilisce che gli Stati contraenti non sono tenuti a scambiare le informazioni automaticamente. Inoltre, lo scambio automatico di informazioni deve essere concordato espressamente affinché sia possibile introdurlo con uno Stato partner, ciò che viene fatto con il presente accordo.
25Cfr. FF 2016 909, in particolare 1022
26RS 101