Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

loro volta, i gestori di fondi di Hong Kong ottengono il corrispondente diritto in Svizzera. In occasione della visita a Hong Kong del capo del DFF il 19 aprile 2017, entrambe le parti hanno confermato la volontà di rafforzare lo scambio di informazioni e il dialogo comuni nelle questioni finanziarie.

4 Valutazione

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri 41 Stati partner. I due Accordi conclusi con Singapore e Hong Kong integrano questo ampliamento previsto nel 2018 della rete svizzera di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Dal momento che Singapore e Hong Kong si annoverano entrambi tra le principali piazze finanziarie globali, la loro integrazione nella rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è ancora più importante. Per la creazione di un autentico level playing field è fondamentale attuare tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con entrambe le piazze finanziarie.

Inoltre, Singapore e Hong Kong adempiono i requisiti dell’OCSE riguardanti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale. In aggiunta, le possibilità di regolarizzazione a Singapore e Hong Kong possono essere considerate nel complesso adeguate al fine di garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni. Sia Singapore sia Hong Kong mettono a disposizione dei loro contribuenti appropriate possibilità di regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati. Infine, Singapore e Hong Kong rappresentano una piazza finanziaria interessante i cui mercati sono considerati importanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari.

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è in sintonia con la strategia adottata dal Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale. I recenti sviluppi riguardanti l’OCSE e il Forum globale rivelano che gli Stati e i territori impegnati ad applicare lo standard globale ampliano rapidamente la loro rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Questo vale anche per Singapore e Hong Kong, che si sottraggono così alle crescenti pressioni esercitate dal G20 e dall’UE sulle piazze finanziarie. L’ampliamento delle reti degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni consente inoltre di livellare la concorrenza tra le piazze finanziarie e impedisce così che la piazza finanziaria svizzera sia penalizzata. È dunque nell’interesse della Svizzera includere questi centri finanziari nella rete globale per lo scambio automatico di informazioni.

5 Commento agli Accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

5.1 Osservazioni preliminari

I due Accordi conclusi con Singapore e Hong Kong sono sostanzialmente identici a livello di contenuto. Le spiegazioni delle singole disposizioni che seguono si riferiscono dunque a entrambi gli Accordi. Le discordanze tra i due trattati vengono illustrate nei rispettivi passaggi.

5.2 Commento al preambolo degli Accordi

Il preambolo chiarisce lo scopo e le condizioni quadro degli Accordi. Enuncia che lo scopo degli Accordi consiste nell’attuazione dello standard globale tra le parti contraenti e nel miglioramento della conformità fiscale a livello internazionale.

Nell’Accordo con Singapore si rimanda all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il quale costituisce la base per lo scambio automatico di informazioni. Per contro, l’Accordo con Hong Kong rappresenta una base giuridica a sé stante di diritto internazionale per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, dal momento che l’articolo 25 della CDI Svizzera–Hong Kong non prevede un obbligo vincolante a norma del diritto internazionale di introdurre lo scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2).