Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

Capoverso 2: le manifestazioni con raggi laser e con stimoli sonori possono essere ancora svolte secondo le disposizioni dell’OSLa fino a un anno dopo l'entrata in vigore dell’O-LRNIS.

Capoverso 3: i laser della classe 4 e le lampade a luce pulsata possono essere ancora utilizzati ai sensi dell’allegato 6 numero 1 lettere b e c ODMed fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore dell’O-LRNIS. Questo significa che gli estetisti o le persone con una formazione analoga possono offrire trattamenti con laser della classe 4 e con lampade a luce pulsata per ulteriori cinque anni senza disporre di un attestato di competenza, ma solo sotto controllo medico diretto. Tutti gli altri trattamenti menzionati nell’O-LRNIS possono essere eseguiti per ulteriori cinque anni senza una competenza conforme all'allegato 2 numero 2 O-LRNIS.

Capoverso 4: l’UFSP accompagna l'istituzione dell'organo responsabile nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza e della legge. In particolare organizza le sedute per la costituzione dell'organo responsabile assumendo solo compiti organizzativi e non tecnici.

Art. 29 Entrata in vigore

L’entrata in vigore della LRNIS e dell’O-LRNIS è prevista per il 1° aprile 2019.