Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine

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O-LRNIS

Lettera d, numero 2: se viene scelto un livello sonoro medio tra 96 dB(A) e 100 dB(A) e una durata dell’esposizione agli stimoli sonori superiore alle tre ore per una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, devono essere rispettati gli obblighi descritti nell’allegato 4 numero 3.2. Oltre ai requisiti dell’allegato 4 numero 3.1, deve essere messa a disposizione del pubblico una zona di recupero in cui il livello sonoro medio non può superare 85 dB(A). Inoltre la zona di recupero deve coprire almeno il 10 per cento della superficie destinata al pubblico nella manifestazione ed essere chiaramente contrassegnata, liberamente accessibile e comprendere una parte sufficientemente grande in cui è vietato fumare.

Capoverso 3: le manifestazioni composte da più parti soggette all'obbligo di notifica devono essere notificate come un'unica manifestazione. Come durata della manifestazione vale la durata complessiva di tutte le parti. Per esempio, se dopo un concerto è previsto lo spettacolo di un DJ (e il pubblico vi ha accesso con lo stesso biglietto d'entrata), il concerto e il DJ sono riuniti in un'unica manifestazione. Il livello sonoro medio della parte con il volume più alto determina le misure da prendere ai sensi del paragrafo 2. Se, per contro, durante una festa di quartiere viene organizzato un concerto, solo il concerto è considerato una manifestazione soggetta all'obbligo di notifica, a condizione che prima e dopo il concerto non vi sia la possibilità di superare il valore limite del livello sonoro medio di 93 dB(A).

Capoverso 4: in caso di manifestazioni che si svolgono all'interno di edifici o su palchi fissi all’aperto senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), l'organizzatore deve avvisare il pubblico del pericolo costituito da livelli sonori elevati e offrire gratuitamente dispositivi di protezione dell'udito conformi alle norme.

Sebbene le manifestazioni con stimoli sonori non amplificati per via elettroacustica raggiungano sovente livelli sonori medi superiori a 100 dB(A), non è possibile equipararle alle manifestazioni in cui il suono è amplificato per via elettroacustica, come illustra chiaramente l’esempio di una banda di paese, a cui non si può prescrivere di suonare più piano per rimanere sotto un livello sonoro medio di 100 dB(A).

Capoverso 5: nelle manifestazioni destinate a bambini e adolescenti di età inferiore a 16 anni, il livello sonoro medio non può superare 93 dB(A). Tali manifestazioni non sono soggette né all'obbligo di notifica né ad altre condizioni.

Art. 19 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo dei Cantoni

Capoverso 1: per determinare correttamente il livello sonoro è necessario rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 5. Tutte le registrazioni del livello sonoro devono essere eseguite con dispositivi di misurazione appartenenti alle classi di precisione 1 o 2 secondo l’ordinanza del DFGP del 24 settembre 201013 concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro. Questo vale sia per gli organizzatori sia per le autorità cantonali di esecuzione. Nelle manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), il livello sonoro continuo equivalente LAeq5min ponderato A calcolato su 5 minuti deve essere registrato e i dati di registrazione conservati per 30 giorni. Questo parametro consente, da un lato, di controllare direttamente l’attuale livello sonoro e, dall’altro, di calcolare con facilità il livello sonoro medio per ogni intervallo di 60 minuti. Oltre al livello sonoro, deve essere registrata in forma elettronica l’ora esatta della misurazione.

Il dispositivo di misurazione deve essere tarato e calibrato. Se vi sono grandi differenze di altitudine o di temperatura bisogna provvedere a calibrare il dispositivo di misurazione nelle stesse condizioni in cui avverrà la misurazione. Le impostazioni dei dispositivi di misurazione sono definite nell’allegato 4 numero 5.4.

13 RS 941.210.1