Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/11: Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dai pericoli delle RNI e degli stimoli sonori (O-LRNIS) · 31 pagine
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O-LRNIS
Capoverso 1 lettera a: secondo la sua caratteristica di emissione un solarium è attribuito a un determinato UV tipo, che deve essere contrassegnato in modo visibile sull’apparecchio affinché gli organi cantonali d’esecuzione e gli utenti abbiano un riferimento. L’UV tipo è determinato dai valori massimi di irradianza ponderata per le bande UVA e UVB. Come fattore di ponderazione è indicata la soglia eritematogena, o la dose di radiazioni che provoca un eritema (arrossamento cutaneo) di una pelle non abbronzata.
Gli UV tipi di solarium autorizzati in Svizzera sono descritti nell’allegato 1 numero 1 e corrispondono agli UV tipi della norma sui solarium.
L’UV tipo serve a designare i solarium che:
richiedono una sorveglianza da parte di personale formato (UV tipi 1, 2 e 4);
possono essere utilizzati dagli utenti senza personale di servizio (UV tipo 3);
possono essere utilizzati dagli utenti solo su raccomandazione medica (UV tipo 4).
Capoverso 1 lettera b: nei solarium per i quali il fabbricante non ha designato un tipo di occhiali di protezione, il gestore deve mettere a disposizione occhiali adeguati.
Capoverso 2: i destinatari delle informazioni sono gli utenti dei solarium. I requisiti sono descritti nell’allegato 1 numero 2: un gestore di solarium deve informare gli utenti sui pericoli per la salute a breve e a lungo termine associati all’uso del solarium, su come possono proteggersi dai raggi UV del solarium, sulle misure che devono prendere in caso di complicazioni e su come è strutturata un’esposizione adeguata ai raggi UV.
Capoverso 3: un gestore di solarium deve fornire un programma di esposizione personale per tutti gli utenti conforme alla norma sui solarium. Per ogni persona che intende frequentare il solarium, il gestore definisce in via preliminare la dose di raggi UV della prima esposizione e delle esposizioni successive, la dose totale di tutte le esposizioni, la dose totale annuale e i periodi di attesa tra le singole esposizioni. Nella legislazione vigente sulla sicurezza dei prodotti, la dose di radiazioni massima permessa è definita in modo che non dipenda dal tipo di pelle del cliente, ma è il prodotto dei seguenti due fattori:
l'irradianza di un solarium è fissa e dipende dall’UV tipo dell’apparecchio e dal valore limite per la radiazione dei solarium;
il tempo di esposizione è variabile e può essere impostato sull’apparecchio dal personale o dal cliente stesso.
Questi due parametri sono i cardini del programma di esposizione, che già oggi costituisce una base essenziale, sia per i solarium senza servizio sia per quelli serviti da personale, per una frequentazione sicura del solarium. Siccome il programma di esposizione non è specifico per il singolo cliente risulta facile da attuare, ad esempio tramite un app per smartphone.
Art. 3 Condizioni per l’utilizzo
Capoverso 1: un solarium nel quale la somma dei valori delle bande UVA e UVB nello spettro ad azione eritematogena supera il valore di irradianza totale di 0,3 W/m2 non può essere messo a disposizione. Questa disposizione assicura che l’irradianza totale dei solarium UV tipo da 1 a 4 sia limitata a valori tollerabili per la salute.
Capoverso 2: un gestore di solarium deve impedire che le persone di età inferiore ai 18 anni possano utilizzare un solarium di qualsiasi UV tipo.
Capoverso 3: un gestore di solarium deve informare individualmente i potenziali utenti in merito ai gruppi a rischio descritti nell’allegato 1 numero 3. I gruppi a rischio sono persone:
che soffrono o hanno sofferto di un cancro della pelle;